Cassazione Penale, Sentenza n. 14559/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di prevenzione patrimoniale n. 74/2025, che aveva parzialmente confermato il decreto di confisca n. 12/2024 (confisca dei beni riconducibili a Franco Domenico e a società a lui collegate, in particolare Meridional Trasporti s.n.c. e Universal Transport Shipping). I ricorrenti denunciavano motivazione apparente e violazione di norme del d.lgs. n.159/2011 in relazione: alla sussistenza della pericolosità generica (art.1 lett. b) e qualificata (art.4 lett. a) e lett. c)) contestando l'asserita appartenenza del Franco alla cosca Pesce e la identificazione con l'"uomo con i baffi"; alla mancata indicazione dell'ammontare e del periodo dei proventi illeciti; alla qualificazione della Meridional come impresa mafiosa e al ruolo della Universal come intestazione fittizia/elusiva; alla sproporzione e alla riconducibilità ai terzi interessati di immobili, società (F.C. Immobiliare s.r.l.) e ingenti disponibilità finanziarie dei figli e della moglie (Cananzi). In sostanza si chiedeva l'annullamento della confisca per vizio di motivazione e per contestata inesistenza di collegamenti diretti tra beni e attività illecita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il giudizio di prevenzione sia stato motivato in modo ampio e non meramente apparente, avvalendosi delle risultanze del procedimento penale 'Porto Franco' (sentenza di condanna del Tribunale di Palmi) e di altri elementi investigativi (intercettazioni, indagini bancarie, dichiarazioni di collaboratori). La Corte ha richiamato i principi consolidati (compresa la pronuncia delle Sezioni Unite Putignano) sul diverso oggetto e grado del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio penale, la possibilità di utilizzare elementi probatori anche quando non tutti i fatti abbiano avuto esito di condanna, e i criteri di collegamento temporale e di reimpiego dei proventi illeciti. Ha inoltre richiamato che i terzi possono contestare prevalentemente l'effettiva titolarità dei beni e che l'onere probatorio primario circa la disponibilità reale dei beni grava sull'accusa. Per queste ragioni la Corte ha rigettato i ricorsi come inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
Disciplina i presupposti per misure di prevenzione personali e patrimoniali (pericolosità generica art.1 lett. b), pericolosità qualificata art.4 lett. a) e c), divieto di misure se manca motivazione). La Corte ha applicato i criteri di prova indiziaria e la necessità di elementi di fatto apprezzabili per fondare la pericolosità; ha richiamato anche le norme che regolano il sequestro e la confisca per sproporzione e per reimpiego (art.20, art.24, art.26, art.10, art.23, art.27).
art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)
Reato richiamato per valutare la pericolosità qualificata: la Corte ha ritenuto che le risultanze penali e investigative fossero idonee a indicare la partecipazione/connessione dell'imprenditore con la cosca Pesce come elemento rilevante per la misura di prevenzione.
art. 512-bis c.p. (intestazione fittizia)
Contestato quale indizio di elusione di provvedimenti ablatori; la Corte territoriale ha motivato l'esistenza di controlli di fatto e strumenti che rendevano fittizia o funzionale la diversa intestazione (es. Universal) rispetto alla gestione reale.
art. 240 cod. pen. (misure di sicurezza: confisca del prodotto o profitto del reato)
Richiamato a fini comparativi: la Corte distingue la confisca di prevenzione (ripristinatoria, non necessariamente punitiva) dalla confisca come misura di sicurezza/punitiva, sottolineando la diversa funzione e i diversi presupposti probatori.
art. 611 cod. proc. pen. (trattazione in udienza non partecipata)
Norma che ha consentito l'esame del ricorso in forma scritta (procedimento secondo le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022).
d.lgs. 10.10.2022 n.150 (modifiche procedurali)
Modifiche procedurali richiamate in relazione al trattamento scritto dei ricorsi ex art.611 c.p.p.; la Corte ha proceduto senza udienza partecipata, con memorie documentali.
Sezioni Unite - sentenza Putignano (n. 30355/2025, richiamata in motivazione)
Principio di diritto richiamato: autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, possibilità di utilizzare elementi probatori penali anche se non tutti i fatti hanno esito di condanna; limiti e criteri per la confisca di prevenzione (funzione ripristinatoria, correlazione temporale, prova indiziaria di gravità, precisione e concordanza).
Tribunale di Palmi - sentenza di condanna (n. 1364/2019)
Pronuncia penale di merito utilizzata come fonte di elementi di fatto utili al giudice della prevenzione per ricostruire condotte lucro-genetiche e di collegamento con la cosca; la Corte d'appello ha mutuato ed integrato quegli accertamenti.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'oblazione (cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile per colpa.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione può fondarsi su una pluralità di elementi probatori tratti anche da procedimenti penali: il giudice della prevenzione valuta gli "elementi di fatto" con autonomia rispetto al giudice penale.
- Per disporre la confisca per sproporzione o per reimpiego non è necessario che ogni singolo illecito sia quantificato nel dettaglio; è però richiesta una correlazione temporale e logica fra periodo di pericolosità, formazione della "provvista" illecita e impieghi successivi (reimpiego).
- L'onere primario di provare che l'intestazione è fittizia e che il proposto dispone in realtà dei beni grava sull'accusa, mediante indizi gravi, precisi e concordanti; il terzo può contestare efficacemente la fittizietà provando la titolarità effettiva e l'origine lecita delle risorse.
- Il terzo formalmente intestatario può nel procedimento di prevenzione contestare soprattutto la propria effettiva qualità di proprietario; non è normalmente legittimato a sollevare questioni che investano la sussistenza dei presupposti soggettivi della misura applicata al proposto.
- In sede di legittimità (ricorso per cassazione) il sindacato è limitato alla violazione di legge e ai casi di motivazione mancante o meramente apparente: le critiche di merito sulla valutazione degli indizi non sono tipicamente ammissibili.
- La differenza tra confisca di prevenzione e confisca come misura di sicurezza/punitiva comporta che la prima ha natura ripristinatoria: mira a rimuovere dal circuito economico beni di sospetta origine illecita, anche quando intestati a terzi, se dimostrata la fittizietà.
- Quando l'imprenditore è ritenuto organico o fortemente collegato a un'organizzazione mafiosa, i sistemi societari formalmente distinti possono essere letti come schermi funzionali al reimpiego dei proventi illeciti; gli indici investigativi (intercettazioni, analisi contabile, rapporti societari sovrapposti) sono rilevanti per la decisione.
- Gli elementi che giustificano una confisca per reimpiego devono essere più rigorosi quanto più ampio è l'intervallo temporale fra la cessazione della pericolosità e gli acquisti contestati; l'assenza di prova contraria dei terzi rafforza la portata degli indizi raccolti.
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