Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14559/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di prevenzione patrimoniale n. 74/2025, che aveva parzialmente confermato il decreto di confisca n. 12/2024 (confisca dei beni riconducibili a Franco Domenico e a società a lui collegate, in particolare Meridional Trasporti s.n.c. e Universal Transport Shipping). I ricorrenti denunciavano motivazione apparente e violazione di norme del d.lgs. n.159/2011 in relazione: alla sussistenza della pericolosità generica (art.1 lett. b) e qualificata (art.4 lett. a) e lett. c)) contestando l'asserita appartenenza del Franco alla cosca Pesce e la identificazione con l'"uomo con i baffi"; alla mancata indicazione dell'ammontare e del periodo dei proventi illeciti; alla qualificazione della Meridional come impresa mafiosa e al ruolo della Universal come intestazione fittizia/elusiva; alla sproporzione e alla riconducibilità ai terzi interessati di immobili, società (F.C. Immobiliare s.r.l.) e ingenti disponibilità finanziarie dei figli e della moglie (Cananzi). In sostanza si chiedeva l'annullamento della confisca per vizio di motivazione e per contestata inesistenza di collegamenti diretti tra beni e attività illecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il giudizio di prevenzione sia stato motivato in modo ampio e non meramente apparente, avvalendosi delle risultanze del procedimento penale 'Porto Franco' (sentenza di condanna del Tribunale di Palmi) e di altri elementi investigativi (intercettazioni, indagini bancarie, dichiarazioni di collaboratori). La Corte ha richiamato i principi consolidati (compresa la pronuncia delle Sezioni Unite Putignano) sul diverso oggetto e grado del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio penale, la possibilità di utilizzare elementi probatori anche quando non tutti i fatti abbiano avuto esito di condanna, e i criteri di collegamento temporale e di reimpiego dei proventi illeciti. Ha inoltre richiamato che i terzi possono contestare prevalentemente l'effettiva titolarità dei beni e che l'onere probatorio primario circa la disponibilità reale dei beni grava sull'accusa. Per queste ragioni la Corte ha rigettato i ricorsi come inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)

    Disciplina i presupposti per misure di prevenzione personali e patrimoniali (pericolosità generica art.1 lett. b), pericolosità qualificata art.4 lett. a) e c), divieto di misure se manca motivazione). La Corte ha applicato i criteri di prova indiziaria e la necessità di elementi di fatto apprezzabili per fondare la pericolosità; ha richiamato anche le norme che regolano il sequestro e la confisca per sproporzione e per reimpiego (art.20, art.24, art.26, art.10, art.23, art.27).

  • art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    Reato richiamato per valutare la pericolosità qualificata: la Corte ha ritenuto che le risultanze penali e investigative fossero idonee a indicare la partecipazione/connessione dell'imprenditore con la cosca Pesce come elemento rilevante per la misura di prevenzione.

  • art. 512-bis c.p. (intestazione fittizia)

    Contestato quale indizio di elusione di provvedimenti ablatori; la Corte territoriale ha motivato l'esistenza di controlli di fatto e strumenti che rendevano fittizia o funzionale la diversa intestazione (es. Universal) rispetto alla gestione reale.

  • art. 240 cod. pen. (misure di sicurezza: confisca del prodotto o profitto del reato)

    Richiamato a fini comparativi: la Corte distingue la confisca di prevenzione (ripristinatoria, non necessariamente punitiva) dalla confisca come misura di sicurezza/punitiva, sottolineando la diversa funzione e i diversi presupposti probatori.

  • art. 611 cod. proc. pen. (trattazione in udienza non partecipata)

    Norma che ha consentito l'esame del ricorso in forma scritta (procedimento secondo le modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022).

  • d.lgs. 10.10.2022 n.150 (modifiche procedurali)

    Modifiche procedurali richiamate in relazione al trattamento scritto dei ricorsi ex art.611 c.p.p.; la Corte ha proceduto senza udienza partecipata, con memorie documentali.

  • Sezioni Unite - sentenza Putignano (n. 30355/2025, richiamata in motivazione)

    Principio di diritto richiamato: autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale, possibilità di utilizzare elementi probatori penali anche se non tutti i fatti hanno esito di condanna; limiti e criteri per la confisca di prevenzione (funzione ripristinatoria, correlazione temporale, prova indiziaria di gravità, precisione e concordanza).

  • Tribunale di Palmi - sentenza di condanna (n. 1364/2019)

    Pronuncia penale di merito utilizzata come fonte di elementi di fatto utili al giudice della prevenzione per ricostruire condotte lucro-genetiche e di collegamento con la cosca; la Corte d'appello ha mutuato ed integrato quegli accertamenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'oblazione (cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile per colpa.

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione può fondarsi su una pluralità di elementi probatori tratti anche da procedimenti penali: il giudice della prevenzione valuta gli "elementi di fatto" con autonomia rispetto al giudice penale.
  • Per disporre la confisca per sproporzione o per reimpiego non è necessario che ogni singolo illecito sia quantificato nel dettaglio; è però richiesta una correlazione temporale e logica fra periodo di pericolosità, formazione della "provvista" illecita e impieghi successivi (reimpiego).
  • L'onere primario di provare che l'intestazione è fittizia e che il proposto dispone in realtà dei beni grava sull'accusa, mediante indizi gravi, precisi e concordanti; il terzo può contestare efficacemente la fittizietà provando la titolarità effettiva e l'origine lecita delle risorse.
  • Il terzo formalmente intestatario può nel procedimento di prevenzione contestare soprattutto la propria effettiva qualità di proprietario; non è normalmente legittimato a sollevare questioni che investano la sussistenza dei presupposti soggettivi della misura applicata al proposto.
  • In sede di legittimità (ricorso per cassazione) il sindacato è limitato alla violazione di legge e ai casi di motivazione mancante o meramente apparente: le critiche di merito sulla valutazione degli indizi non sono tipicamente ammissibili.
  • La differenza tra confisca di prevenzione e confisca come misura di sicurezza/punitiva comporta che la prima ha natura ripristinatoria: mira a rimuovere dal circuito economico beni di sospetta origine illecita, anche quando intestati a terzi, se dimostrata la fittizietà.
  • Quando l'imprenditore è ritenuto organico o fortemente collegato a un'organizzazione mafiosa, i sistemi societari formalmente distinti possono essere letti come schermi funzionali al reimpiego dei proventi illeciti; gli indici investigativi (intercettazioni, analisi contabile, rapporti societari sovrapposti) sono rilevanti per la decisione.
  • Gli elementi che giustificano una confisca per reimpiego devono essere più rigorosi quanto più ampio è l'intervallo temporale fra la cessazione della pericolosità e gli acquisti contestati; l'assenza di prova contraria dei terzi rafforza la portata degli indizi raccolti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.