Cassazione Penale, Sentenza n. 14570/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per asserita apparente illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione in relazione alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa; ha dedotto che le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state influenzate da un preciso movente (eliminare un concorrente per motivi lavorativi) e ha lamentato l'omessa risposta ai motivi di appello. Il motivo è proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità salvo che sussistano manifeste contraddizioni o valutazioni basate su mere congetture. Ha ritenuto adeguata e non carente la motivazione della Corte d'appello, che aveva ritenuto le dichiarazioni della persona offesa credibili e coerenti e aveva riscontrato il racconto con il ritrovamento dell'arma (il "seghetto") sul luogo dei fatti. La Corte ha inoltre osservato che l'appellante non aveva prodotto elementi oggettivi a sostegno della versione difensiva sulla presunta calunnia per concorrenza lavorativa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Si ricorda che la Corte d'appello aveva confermato la condanna per violenza privata (art. 610 c.p.) e aveva dichiarato non doversi procedere, per prescrizione, per il reato di porto in luogo pubblico di arma impropria (legge n. 110/1975, art. 4, commi 2 e 3).
Norme richiamate
Norma che incrimina la violenza privata: è il reato per il quale l'imputato è stato condannato; la Corte ha ritenuto provata la fattispecie sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri.
art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Norma sul porto in luogo pubblico di arma impropria: la Corte d'appello ha ritenuto che per questo reato fosse intervenuta la prescrizione, con conseguente non luogo a procedere.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento giuridico del motivo di ricorso relativo a apparente illogicità/contraddittorietà della motivazione: la Corte ha richiamato che tali censure sono ammissibili solo se la motivazione è manifestamente contraddittoria o fondata su congetture non verificabili.
Norma che disciplina la condanna per ricorso inammissibile e le conseguenze economiche: la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese processuali prevista per i ricorsi inammissibili, ritenendo assente colpa grave.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è prevalentemente questione di fatto: la Corte di legittimità interviene solo se emergono manifeste contraddizioni, valutazioni basate su mere congetture o assenza di plausibilità.
- Il giudice d'appello non è tenuto a confutare espressamente ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente una motivazione complessiva che implicitamente rigetti tali censure senza lasciare una valida alternativa.
- La presenza di riscontri esterni e materiali (es. ritrovamento dell'arma) rafforza la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e rende più difficile la loro impugnazione in sede di legittimità.
- L'allegazione di un movente (es. concorrenza lavorativa e calunnia) deve essere supportata da elementi concreti e obiettivi nel gravame: mere asserzioni prive di riscontri non sono sufficienti per sovvertire la valutazione probatoria.
- I ricorsi per vizio di motivazione possono essere dichiarati inammissibili se la doglianza non indica precise e rilevanti contraddizioni o carenze nella motivazione sottostante.
- Chi impugna in Cassazione per ragioni di attendibilità dovrebbe documentare, già in sede di gravame, elementi che mettano in crisi la ricostruzione fattuale (contraddizioni, alibi, riscontri contrari), altrimenti il sindacato di legittimità risulta limitato.
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