Cassazione Penale, Sentenza n. 6585/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato le istanze di riesame contro l'ordinanza del GIP di Chieti. Il GIP aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture inesistenti nel settore del traffico illecito di rifiuti, e aveva riconosciuto l'attualità del pericolo di reiterazione. In cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione circa l'attualità del pericolo cautelare, sottolineando il tempo intercorso dai fatti (2019) senza nuove condotte, la perdita di rapporti tra Iansante e i coindagati e l'attività lavorativa regolare di Iansante.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame, che ha motivato in modo congruo l'attualità del pericolo di reiterazione. Per D'Alessandro il Tribunale ha ritenuto irragionevole pensare che avesse cessato di sfruttare la fonte di reddito illecita, anche alla luce della sua biografia criminale. Per Iansante il Tribunale ha ritenuto non determinante il fatto che avesse un'occupazione, poiché operava nel medesimo settore in cui si sarebbero consumate le condotte contestate. La Corte ha evidenziato che il giudizio cautelare combina elementi soggettivi e oggettivi; ha respinto le doglianze difensive come mere richieste di rivalutazione del merito probatorio non consentite in sede di legittimità. A norma dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3000,00.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Prevede la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; qui indicato quale modalità di svolgimento dell'udienza e del deposito delle conclusioni.
Norma cui il difensore ha fatto riferimento per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le deduzioni difensive inammissibili e che non emergessero profili di illegittimità formale o logica tali da incidere sull'ordinanza impugnata.
Dispositivo che dispone la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per l'importo equitativamente determinato in euro 3000,00.
Massime di principio
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione si valuta combinando elementi soggettivi (proclività e biografia criminale dell'imputato) ed elementi oggettivi o di contesto (condizioni di vita, settore di attività, opportunità esterne che favoriscano la recidiva).
- Non è necessario provare una 'specifica occasione' futura di delinquere né la 'imminenza' assoluta della recidiva; è sufficiente una prognosi negativa fondata su elementi concreti che rendano probabile la ricaduta nel reato in un futuro prossimo.
- Il tempo passato dall'evento criminoso rileva, ma non è per sé determinante: l'assenza di nuove condotte dopo l'evento va valutata insieme alla personalità dell'indagato e al contesto oggettivo; un lavoro regolare può non escludere il pericolo se l'attività riguarda lo stesso settore in cui sono contestati reati.
- La difesa deve fornire elementi specifici e concreti per dimostrare la cessazione del pericolo (es. mutamento delle condizioni di vita, cessazione di rapporti con il contesto criminoso, incompatibilità dell'attività lavorativa con l'occasione di delinquere); semplici allegazioni generiche o richieste di riconsiderazione del merito probatorio sono insufficienti in sede di legittimità.
- In sede di Cassazione la cognizione non consente una nuova valutazione approfondita del merito probatorio: i vizî denunciati devono configurare profili di illegittimità o illogicità motivazionale apprezzabili in questa sede.
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