Cassazione Penale, Ordinanza n. 29996/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 c.p., sostenendo che mancassero l'atto d'ufficio e il dolo specifico; la Corte ha ritenuto il motivo meramente riproduttivo di questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione adeguata. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa motivazione sulla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; la Corte ha rilevato che, pur essendo il trattamento sanzionatorio astrattamente compatibile con la sostituzione, mancava l'espressa manifestazione di consenso dell'imputato, personalmente o tramite procura speciale, entro il termine utile nel giudizio d'appello cartolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo riproponeva censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, e che il secondo motivo era inammissibile perché la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità richiede il consenso espresso dell'imputato, non risultante tempestivamente manifestato nel giudizio di appello. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la verifica degli elementi costitutivi del reato, in particolare la sussistenza dell'atto d'ufficio e del dolo specifico, ritenendo la motivazione di merito immune da censure.
È indicato come uno dei reati per cui è intervenuta la condanna in appello, senza ulteriori sviluppi argomentativi nella decisione di legittimità.
Non è citato espressamente nel testo, ma la decisione richiama la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità come istituto subordinato a consenso espresso dell'imputato; il riferimento normativo preciso non è riportato nella sentenza.
Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv. 286830
È richiamato come precedente di legittimità per affermare che, nel rito cartolare in appello, il consenso alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità deve essere manifestato personalmente o tramite procura speciale entro il termine per il deposito dei motivi aggiunti o delle memorie difensive.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo che ripropone censure già specificamente vagliate e respinte dal giudice di merito è inammissibile quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, completa e giuridicamente corretta.
- La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità non può essere disposta in difetto di un consenso espresso dell'imputato, che deve risultare tempestivamente formulato secondo le modalità e i termini previsti per la fase processuale di riferimento.
- Nel giudizio di appello trattato con rito cartolare, il consenso necessario per la sostituzione della pena deve essere depositato entro il termine previsto per le memorie o i motivi aggiunti; in mancanza, la doglianza sul punto è inammissibile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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