Cassazione Civile, Ordinanza n. 39580/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa in relazione a una cartella riguardante IRPEF per l'anno d'imposta 2003, scaturita da accertamenti bancari. La contribuente aveva impugnato l'intimazione deducendo vizi relativi alla ritualità della notifica della cartella presupposta, sia sotto profili procedurali sia di merito. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame con motivazione molto sintetica, sostanzialmente adesiva alla decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; con il secondo motivo ha dedotto l'omesso esame del contenuto dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo di averlo prodotto sin dal primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello solo apparente perché meramente riproduttiva della decisione di primo grado e priva di un effettivo esame critico dei motivi di gravame. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, quando il vizio emerge dal testo della decisione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione solo apparente integra nullità della sentenza per violazione del requisito legale della motivazione
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso
art. 12 preleggi
richiamato come canone ermeneutico per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- È nulla la sentenza che, soprattutto in appello, si limiti ad aderire in modo stereotipato alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi specifici di gravame e senza rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice.
- La motivazione apparente ricorre quando la decisione non esprime un autonomo processo deliberativo, ma si risolve in formule apodittiche o in una condivisione generica della sentenza precedente, senza esame critico delle censure.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è confinato all'anomalia motivazionale che incide sull'esistenza stessa della motivazione, non alla sua sufficienza o persuasività.
- Se il primo motivo denuncia correttamente la nullità della sentenza per motivazione apparente, ogni ulteriore censura che presupponga l'esame del merito può restare assorbita in cassazione.
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