Cassazione Penale, Sentenza n. 25405/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato in relazione ai capi di tentato furto aggravato e ricettazione. In un precedente giudizio di appello la pena era stata ridotta, ma la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio perché, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica e all'aggravante del reato satellite, non era stato ridotto in modo corrispondente anche l'aumento per la continuazione. In sede di rinvio la Corte di appello ha quindi rideterminato soltanto l'aumento per il reato satellite, portandolo da due mesi a un mese di reclusione, e ha confermato il resto del trattamento sanzionatorio, comprensivo della multa di euro 667,00. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 133 c.p., sostenendo che la riduzione dell'aumento per continuazione fosse troppo modesta e non proporzionata alla gravità del fatto, specie dopo il venir meno delle aggravanti; 2) violazione dell'art. 69, terzo comma, c.p., per asserito omesso bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva; 3) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., per avere la pena pecuniaria in sede di rinvio superato quella della sentenza annullata, seppure di un importo minimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici o comunque proposti fuori dai casi consentiti dalla legge, perché la Corte di appello, in sede di rinvio, aveva correttamente adempiuto al dictum rescindente riducendo l'aumento per la continuazione da due mesi a un mese di reclusione e mantenendo il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e sulle aggravanti. La censura sulla minore riduzione della pena è stata reputata apodittica, mentre l'aumento della multa a euro 667,00 è stato qualificato come mero arrotondamento per eccesso, privo di rilievo peggiorativo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La doglianza sulla determinazione della pena è stata ritenuta generica e non idonea a superare la motivazione della corte territoriale sulla gravità concreta del fatto e sulla limitata riduzione dell'aumento per continuazione.
La sentenza di rinvio ha mantenuto il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva; la censura di omesso bilanciamento è stata ritenuta infondata perché smentita dal calcolo della pena riportato in sentenza.
La doglianza sulla pena pecuniaria è stata respinta perché l'incremento da euro 666,67 a euro 667,00 è stato considerato un mero arrotondamento conseguente al calcolo della riduzione, non una riforma in peius.
È richiamata come aggravante del reato satellite oggetto di bilanciamento con le attenuanti generiche.
Richiamato a sostegno del principio di ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive e della gestione dei decimali nel calcolo sanzionatorio.
art. 51, comma 3, d.lgs. n. 213 del 1998
Richiamato per affermare l'eliminazione dei decimali nella conversione da lire a euro e, più in generale, la legittimità dell'arrotondamento della pena pecuniaria.
Sez. U, n. 47449 del 17/11/2004, Romeo, Rv. 229257
Richiamata per il principio relativo al ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive e alla gestione degli arrotondamenti nel calcolo delle pene.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro segnato dalla sentenza rescindente, rivalutando solo il punto annullato e senza riaprire profili non devoluti.
- La censura sulla quantificazione della pena è inammissibile quando si risolve in una contestazione apodittica della discrezionalità del giudice di merito, se la motivazione dà conto in modo logico della gravità concreta del fatto e della misura applicata.
- Il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva deve riflettersi coerentemente nel calcolo finale della pena; la sua corretta applicazione rende infondata la doglianza che ne denunci l'omissione.
- Un lievissimo scostamento della pena pecuniaria dovuto ad arrotondamento aritmetico non integra un aggravamento sanzionatorio in senso giuridico, se è conseguenza del ricalcolo della pena e non di una nuova valutazione peggiorativa.
- Nel controllo di legittimità sulla pena, il ricorso deve confrontarsi con la motivazione effettiva della sentenza impugnata e non può limitarsi a prospettare una generica esigenza di maggiore riduzione sanzionatoria.
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