Ordinanza n. 1128/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 08279/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che ha annullato il diniego di permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (proprietaria richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso della privata e annullato il diniego di permesso di costruire relativo a un intervento ricadente nell'area disciplinata dal PUT dell'area Sorrentino-Amalfitana. In via incidentale, il Comune ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza, deducendo il periculum in mora sulla base del rischio che l'intervento fosse realizzato in contrasto con la normativa vigente, con lesione dell'interesse pubblico alla tutela del paesaggio e all'ordinata composizione degli interessi sul territorio, nonché dei costi derivanti dall'eventuale ripristino dello status quo ante. Quanto al fumus boni iuris, l'appello contestava la decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto illegittimo il diniego non perché il piano casa regionale fosse sempre applicabile in deroga al PUT, ma per difetto di motivazione, avendo l'amministrazione affermato in modo astratto e generale l'inapplicabilità della normativa regionale senza verificare la compatibilità concreta dell'intervento con le specifiche prescrizioni di tutela paesaggistica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto generiche le allegazioni del Comune, prive di specificità quanto alla gravità e irreparabilità del pregiudizio. Ha inoltre rilevato che il pregiudizio prospettato aveva carattere prevalentemente economico ed era quindi pienamente risarcibile. Quanto al fumus boni iuris, a un esame sommario non sono emersi elementi favorevoli a una ragionevole previsione di accoglimento dell'appello: il TAR aveva annullato il diniego per difetto di motivazione, non aveva affermato la generale derogabilità del PUT da parte della disciplina del piano casa. Il giudice di primo grado aveva invece stabilito che gli interventi previsti dalla legge regionale n. 19/2009 possono essere realizzati in area sottoposta al PUT solo se concretamente compatibili con le specifiche prescrizioni paesaggistiche, dovendo il paesaggio essere considerato valore prevalente. L'annullamento del diniego lascia pertanto integro il potere dell'amministrazione di riesaminare l'istanza, conformandosi alla sentenza e verificando in concreto la compatibilità dell'intervento con il PUT. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 2.000 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile
Consente al giudice dell’impugnazione, su istanza di parte, di sospendere l’esecutività della sentenza impugnata o adottare altre misure cautelari quando l’esecuzione possa provocare un pregiudizio grave e irreparabile.
allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
Richiede al richiedente la tutela cautelare di allegare in modo specifico il periculum in mora, oltre ai profili relativi al fumus boni iuris.
in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato
Impone all’ordinanza cautelare di motivare innanzitutto sulla valutazione del pregiudizio dedotto e di indicare i profili che consentono una ragionevole previsione sull’esito del ricorso.
l.r. Campania n. 35/1987
Disciplina il PUT dell’area Sorrentino-Amalfitana; la sua applicazione deve essere verificata in concreto rispetto alla compatibilità dell’intervento con le specifiche prescrizioni di tutela paesaggistica.
l.r. Campania n. 19/2009
La disciplina del cosiddetto piano casa non è stata ritenuta astrattamente e sempre applicabile in deroga al PUT; gli interventi da essa previsti sono ammissibili nelle aree sottoposte al PUT soltanto se concretamente compatibili con le relative prescrizioni di tutela.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’efficacia di una sentenza impugnata richiede l’allegazione specifica di un pregiudizio grave e irreparabile; deduzioni generiche sulla lesione dell’interesse pubblico o sui costi di eventuali interventi ripristinatori non sono sufficienti.
- Un pregiudizio di natura prevalentemente economica, in assenza di elementi ulteriori che ne dimostrino l’irreparabilità, non integra di regola il periculum in mora, poiché è suscettibile di piena riparazione per equivalente.
- Quando una sentenza annulla un diniego di permesso di costruire per difetto di motivazione, l’amministrazione conserva il potere di riesaminare l’istanza e di adottare una nuova determinazione, nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.
- La disciplina regionale derogatoria in materia edilizia non è automaticamente applicabile in aree sottoposte a uno specifico piano paesaggistico: l’amministrazione deve verificare concretamente la compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di tutela paesaggistica del piano.
- Il valore della tutela paesaggistica impone che la compatibilità dell’intervento sia accertata con riferimento alla fattispecie concreta e alle specifiche prescrizioni applicabili, non mediante un diniego fondato esclusivamente sull’astratta inapplicabilità della disciplina edilizia regionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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