Cassazione Civile, Ordinanza n. 35168/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
Una persona fisica aveva impugnato davanti al Giudice di Pace alcuni verbali di infrazione per accesso non autorizzato a una zona a traffico limitato. Il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione e annullato i verbali, ma aveva compensato integralmente le spese. La soccombente parziale aveva appellato solo il capo sulle spese. Il Tribunale aveva rigettato l’appello, ritenendo giustificata la compensazione perché gli accertatori non potevano sapere che la destinataria dei verbali fosse ospite di una struttura ricettiva nella ZTL e perché la medesima avrebbe potuto chiedere l’annullamento in autotutela o proporre ricorso al Prefetto prima del giudizio. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la compensazione delle spese era illegittima perché l’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile, consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, presupposti insussistenti; ha inoltre contestato che la mancata istanza di autotutela o il mancato ricorso al Prefetto potessero essere valorizzati come ragioni di compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che la compensazione delle spese disposta nei gradi di merito era erronea perché non ricorrevano i presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile. Ha escluso che potesse assumere rilievo, quale giustificazione della compensazione, il fatto che la parte sanzionata non avesse chiesto l’annullamento in autotutela o non avesse proposto ricorso al Prefetto, trattandosi di facoltà e di rimedio alternativo, non di obbligo. Il secondo motivo, relativo all’omesso esame del capo sulle spese, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato in combinazione con l’art. 92 c.p.c. quale regola generale sulle spese di lite.
La compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma nel testo applicabile: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza; fuori da tali ipotesi la compensazione è illegittima.
Richiamato tra le norme dedotte come violate per censurare la motivazione sul capo spese.
Richiamato tra le norme dedotte come violate per censurare la motivazione sul capo spese.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro di correttezza e motivazione della decisione.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 92 c.p.c. applicabile, la compensazione delle spese di lite è possibile solo al ricorrere dei presupposti tassativamente previsti dalla legge; il giudice non può fondarla su ragioni ulteriori o meramente equitative.
- La mancata attivazione dell’autotutela amministrativa non costituisce un obbligo processuale o sostanziale della parte sanzionata e non può essere utilizzata, di per sé, per giustificare la compensazione delle spese.
- Il ricorso al Prefetto è un rimedio alternativo all’impugnazione giurisdizionale del verbale di sanzione amministrativa; la scelta di agire in giudizio senza esperirlo non è comportamento sanzionabile ai fini della regolazione delle spese.
- Quando è accolto il motivo che censura la statuizione sulle spese, i motivi ulteriori diretti al medesimo capo possono restare assorbiti.
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