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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34881/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Nel procedimento di esecuzione, il giudice aveva accolto la richiesta di applicare la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra i fatti oggetto di alcune condanne emesse dal Tribunale per i minorenni di Palermo e dal GIP dello stesso Tribunale, ma l’aveva rigettata quanto ai fatti oggetto di una condanna del GIP del Tribunale di Caltanissetta per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 648-ter c.p. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, complementari, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 c.p.: ha sostenuto che il rigetto fosse fondato soltanto sull’intervallo temporale tra i reati e che non fosse stato adeguatamente considerato il suo stato di tossicodipendenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano manifestamente infondate e, in parte, miravano a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione: l’identità del disegno criminoso deve risultare già al momento della commissione del primo reato e, considerata la distanza temporale tra i fatti e l’assenza di ulteriori elementi, non era desumibile dagli atti. La tossicodipendenza, da sola, non è sufficiente a dimostrare la continuazione; inoltre, dalla documentazione risultava che il ricorrente si era sganciato dalle sostanze nel 2020, prima dei successivi reati commessi nel 2023. La Corte ha precisato che l’inammissibilità non comporta la condanna alle spese processuali né al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, applicando analogicamente la disciplina di favore prevista per le sentenze di condanna a carico di minorenni. Decisione del 24 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato

    La continuazione richiede che l’identità del disegno criminoso sia riconoscibile già al momento del primo reato; la valutazione va compiuta sulla base degli elementi disponibili e non può essere desunta automaticamente dalla mera tossicodipendenza.

  • art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272

    l’inammissibilità del ricorso non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende, dovendosi applicare in via analogica la disciplina di favore dettata dall'art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 in relazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni.

    La disciplina di favore prevista per le sentenze di condanna a carico di minorenni è applicabile analogicamente all’inammissibilità del ricorso, escludendo la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della continuazione, l’identità del disegno criminoso deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato; la distanza temporale tra i fatti, in assenza di ulteriori elementi, può impedire di desumerla.
  • Lo stato di tossicodipendenza, considerato isolatamente e in assenza di altri indici, non è sufficiente per riconoscere la continuazione.
  • È inammissibile la censura che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, sollecita in cassazione una lettura alternativa degli elementi di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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