Ordinanza n. 1865/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di RSM del 23/12/2025 prot. -OMISSIS- di diniego all’annullamento del conferimento nella -OMISSIS- dell’autorizzazione Ncc -OMISSIS-, intestata a -OMISSIS-; - del preavviso di avvio di procedimento per revoca del conferimento nella -OMISSIS- dell’autorizzazione Ncc -OMISSIS- del 7/11/2025 prot. -OMISSIS-; - del provvedimento di autorizzazione al conferimento in favore Cooperativa -OMISSIS- dell’autorizzazione di ncc -OMISSIS- intestata a -OMISSIS-, prot -OMISSIS- del 29.5.2024; - degli atti presupposti e conseguenti, in particolare della richiesta di sostituzione della vettura ed immissione in servizio (Titolare conferito) - Numero Pratica: -OMISSIS- (non nota), dell’eventuale provvedimento di autorizzazione alla sostituzione di autovettura sull’autorizzazione di ncc -OMISSIS- in favore della -OMISSIS- (non noti), e di ogni altro provvedimento inerente il conferimento dell’autorizzazione di ncc -OMISSIS- e di sostituzione di autovettura non conosciuti; per la condanna - al risarcimento del danno subito e subendo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di annullamento del conferimento di un’autorizzazione NCC, preavviso di avvio del procedimento di revoca, autorizzazione al conferimento in favore di una società cooperativa e atti relativi alla sostituzione della vettura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e beneficiaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato da Roma Servizi per la Mobilità il 23 dicembre 2025, il preavviso di avvio del procedimento di revoca del 7 novembre 2025, l’autorizzazione al conferimento dell’autorizzazione NCC rilasciata in favore della società cooperativa il 29 maggio 2024, nonché gli atti presupposti e conseguenti, inclusi quelli relativi alla richiesta e all’eventuale autorizzazione alla sostituzione della vettura e all’immissione in servizio. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni subiti e subendi e, in via incidentale, la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli vizi di legittimità dedotti. La controversia presenta una contrapposta ricostruzione dei fatti, poiché anche la società cooperativa beneficiaria ha presentato una denuncia-querela all’autorità giudiziaria penale in relazione a fatti connessi.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare ritenendo che, allo stato degli atti, non vi fossero elementi probatori univoci a sostegno della ricostruzione fattuale del ricorrente. La presenza di una denuncia-querela presentata dalla società cooperativa in relazione ai fatti controversi ha confermato la necessità di ulteriori chiarimenti, impedendo al Collegio di formulare un giudizio di presumibile fondatezza dei motivi di ricorso. È stata quindi negata la misura cautelare per carenza del fumus boni iuris, senza una definitiva decisione sul merito del ricorso o sulla domanda risarcitoria. Il TAR ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società cooperativa, onerando il ricorrente di provvedervi mediante notifica entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova dell’adempimento entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il Collegio ha escluso, allo stato, la presumibile fondatezza dei motivi di ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità delle persone menzionate nel provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto amministrativo può essere negata quando la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente non sia assistita da elementi probatori univoci e non emerga, allo stato degli atti, un giudizio di presumibile fondatezza dei motivi di ricorso.
- La presenza di una contrapposta denuncia-querela relativa ai fatti posti a fondamento della controversia può costituire elemento idoneo a evidenziare l’incertezza della ricostruzione fattuale e a escludere, in via cautelare, il fumus boni iuris, senza anticipare la decisione sul merito.
- Quando il soggetto direttamente beneficiario dell’atto impugnato non sia già parte del giudizio, il giudice amministrativo può disporre l’integrazione del contraddittorio, onerando il ricorrente di provvedervi entro termini perentori e prevedendo l’improcedibilità in caso di mancato adempimento.
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