Cassazione Penale, Ordinanza n. 01496/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la censura era diretta a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per tentato furto in abitazione. Con un unico motivo ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di riconoscimento della responsabilità penale, sostanzialmente sollecitando una diversa lettura del compendio probatorio e delle risultanze di fatto valorizzate dai giudici di merito.
Norme richiamate
La modifica normativa non amplia il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura autonoma degli elementi di fatto; resta preclusa alla Corte di cassazione la rivalutazione del merito e delle prove.
All'inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata quale base per escludere ragioni di esonero dal versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una pura e semplice rilettura del materiale probatorio, poiché la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto sono riservate al giudice di merito.
- La deduzione di vizi di motivazione è ammissibile solo se si confronta specificamente con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa e più favorevole delle risultanze processuali.
- La censura di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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