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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43948/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso mira a censurare l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, accogliendo l'appello della difesa, ha integralmente annullato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Rende applicata a Manna. La misura era stata originariamente adottata dal GIP di Cosenza (2 novembre 2022) per ipotesi di turbativa d'asta (capo 23) e corruzione impropria (capo 37). In riesame il Tribunale di Catanzaro aveva confermato la misura solo con riferimento alla turbativa d'asta; successivamente, il medesimo Tribunale ha accolto l'appello di revoca proposto dalla difesa e ha ritenuto insussistente la gravità indiziaria. La Procura ha impugnato tale annullamento per vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il Tribunale, pur basandosi sullo stesso compendio probatorio già esaminato in sede di riesame, ha rovesciato la valutazione senza nuovi elementi e ha omesso di considerare elementi decisivi sul contributo fornito da Manna nella condotta contestata. Inoltre la Procura ha rilevato che la diversa valutazione resa rispetto alla posizione di altra indagata (Roberta Vercillo) non giustifica la revisione operata rispetto alla posizione di Manna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo principale è che la Procura ha censurato unicamente il profilo della gravità indiziaria senza fornire elementi idonei a dimostrare l'attualità del proprio interesse al ripristino della misura, ossia la persistenza delle esigenze cautelari. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, quando il reato che giustifica la misura non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (senza presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari), chi impugna in sede di legittimità deve motivare anche sulle esigenze preventive concrete e attuali. Alla luce del silenzio del ricorso su tale profilo essenziale, l'impugnazione è risultata priva del necessario interesse attuale e pertanto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alle istanze di revoca della misura cautelare presentate dal difensore; disciplina la procedura per la revoca, modifica o sostituzione delle misure cautelari personali

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per spiegare la differenza di onere probatorio: per alcune fattispecie l'art. 275, comma 3, opera una presunzione che facilita la dimostrazione delle esigenze cautelari; nel caso di specie il reato non rientrava tra quelli che beneficiano di tale presunzione, per cui il Pubblico Ministero doveva provare l'attualità delle esigenze

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 34326 del 3 luglio 2023; Sez. 2, n. 34934 del 24 maggio 2023; Sez. 6, n. 24608 del 3 maggio 2023; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, rv. 282355; Sez. 6, n. 32478 del 6 luglio 2023; ordinanza n. 16525 dell'11 aprile 2023

    I precedenti richiamati chiariscono che: a) l'impugnazione deve essere sorretta da un interesse specifico e attuale; b) il Pubblico Ministero deve, in genere, esporre elementi idonei a dimostrare la persistenza delle esigenze cautelari quando il provvedimento impugnato non le abbia valutate o le abbia ritenute assorbite; c) l'onere probatorio e argomentativo è modulato a seconda del giudice ad quem (più esigente davanti ai giudici della cautela, meno stringente ma comunque presente davanti alla Corte di legittimità)

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero che impugna in Cassazione una decisione che annulla una misura cautelare deve dimostrare l'attualità del proprio interesse al ripristino della misura: non è sufficiente criticare la gravità indiziaria se non si spiega perché le esigenze cautelari permangono.
  • Quando il reato non rientra nelle ipotesi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (ossia senza presunzione delle esigenze cautelari), l'impugnazione deve contenere argomentazioni concrete sia sulla gravità indiziaria sia sulla persistenza delle esigenze preventive.
  • Se il giudice di merito annulla la misura motivando esclusivamente sull'assenza di gravità indiziaria e omettendo l'analisi delle esigenze cautelari, chi impugna in sede di legittimità dovrà comunque fornire elementi che giustifichino l'attualità delle esigenze, se intende che la Corte torni a riesaminare la gravità indiziaria.
  • L'onere motivazionale del ricorrente è più stringente davanti al giudice della cautela (dove va dimostrato in modo sostanziale l'interesse e la necessità) e meno stringente davanti alla Corte di Cassazione, ma anche qui richiede una rappresentazione delle ragioni per cui le esigenze cautelari persistono.
  • Differenze di valutazione riferite alla posizione di altri indagati (es. dirigenti diverse) non giustificano automaticamente una revisione della posizione di ciascun indagato: le posizioni vanno valutate singolarmente e motivatamente.
  • Impugnazioni che mirano solo a ottenere un sindacato sulla gravità indiziaria senza collegare tale censura alla effettiva necessità della misura rischiano di essere dichiarate inammissibili per mancanza di interesse attuale e concreto.

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