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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40838/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 341-bis c.p., per avere la Corte di appello ritenuto provata la presenza di piu' persone senza adeguata esposizione delle ragioni del convincimento (si contestava il difetto di prova circa la presenza di altri detenuti in grado di percepire le espressioni oltraggiose); (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 c.p. per l'applicazione della recidiva: la Corte non avrebbe adeguatamente motivato il nesso qualificato tra i precedenti dell'imputato e il reato in contestazione, limitandosi a richiamare l'esistenza di precedenti e le date di irrevocabilita' delle condanne senza valutare l'epoca delle condotte pregresse e la loro rilevanza rispetto al fatto attuale.

La decisione

Ricorso parzialmente accolto. Primo motivo dichiarato infondato: la Corte di cassazione ha ritenuto congrua e logicamente motivata la valutazione di merito circa la presenza di piu' persone e la possibilita' che le offese fossero percepite, avvalorata dalle testimonianze degli agenti di polizia penitenziaria. Secondo motivo accolto: la Corte ha annullato la decisione limitatamente al riconoscimento della recidiva, ritenendo insufficiente la motivazione della Corte di appello circa il rapporto qualificato tra precedenti e fatto in esame (errore nell'attribuire primato alla data di irrevocabilita' rispetto all'epoca di commissione dei reati). Rinviato per nuovo giudizio sulla recidiva alla Corte di appello di Perugia. Per il resto il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e la condanna di merito (6 mesi di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva) resta confermata salvo diverso esito sul punto della recidiva dopo il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Per integrarsi il reato e' richiesta la presenza di piu' persone estranee alla pubblica amministrazione (o pubblici ufficiali non presenti per lo stesso motivo d'ufficio), ma una volta provata la presenza e' sufficiente la mera possibilita' che l'offesa sia stata percepita dai presenti; la prova puo' fondarsi su testimonianze dirette che dimostrino la collocazione spaziale e temporale dei presenti e la intellegibilita' delle espressioni.

  • art. 99 cod. pen.

    L'applicazione della recidiva richiede un accertamento motivato della relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito: non basta l'elencazione dei precedenti o la mera indisponibilita' temporale delle sentenze, occorre valutare la tipologia dei reati pregresse, l'epoca della loro consumazione e se la condotta pregressa indichi una perdurante inclinazione a delinquere rilevante ai fini della colpevolezza e della pericolosita' sociale.

  • art. 133 cod. pen.

    Usato come parametro per valutare, nel giudizio sulla recidiva, gli aspetti della colpevolezza e della maggiore pericolosita' del reo, richiedendo che la motivazione evidenzi in che misura i precedenti aggravino la colpevolezza o la pericolosita' rispetto al reato attuale.

Massime di principio

  • Per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale nell'ipotesi aggravata dalla presenza di piu' persone (art. 341-bis c.p.) e' sufficiente provare che vi fosse la possibilita' che l'offesa fosse percepita dai presenti; testimonianze che collocano vittima e presenti nello stesso spazio/tempo sono idonee.
  • La semplice esistenza di precedenti non legittima automaticamente l'applicazione della recidiva: il giudice deve motivare il nesso qualificato tra i precedenti e il fatto nuovo, valutando tipologia dei reati, epoca di commissione e se emergano indicazioni di perdurante inclinazione a delinquere.
  • Nella motivazione sul punto della recidiva non e' sufficiente richiamare date di irrevocabilita' delle condanne: va considerata la data di commissione dei reati pregresse e il loro significato rispetto alla condotta attuale.
  • Quando il riconoscimento della recidiva non comporta aumento di pena per equivalenza con attenuanti, sussiste interesse concreto a impugnare: l'esclusione della recidiva puo' aumentare l'effetto favorevole delle attenuanti sulla pena.
  • In appello e in cassazione il giudizio sulle prove (es. dichiarazioni degli agenti) ha rilievo se munito di motivazione logica e coerente; i rimedi avverso valutazioni di fatto richiedono di mostrare illogicita' o contraddittorieta' della motivazione di merito.

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