Cassazione Penale, Ordinanza n. 25505/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità dei quattro motivi, che si limitavano a riprodurre pedissequamente quelli d'appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 3 ottobre 2024. Dal testo risulta che i motivi erano quattro e coincidevano sostanzialmente con i motivi di appello, senza sviluppi ulteriori, e perciò sono stati ritenuti generici. In particolare, la Corte territoriale aveva già risposto affermando: 1) la riferibilità esclusiva all'imputato della tessera PostePay sulla quale era stata accreditata la somma provento della truffa, ritenendo pretestuosa la difesa fondata sul presunto smarrimento della carta, denunciato solo in un momento successivo alla chiusura del conto e al prelievo del denaro; 2) la negativa valutazione della personalità dell'imputato, qualificata come "pessima biografia" criminale, ostativa sia alla concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. sia alle attenuanti generiche, ma idonea a giustificare l'applicazione della recidiva. Il ricorso, quindi, contestava in sostanza l'attribuzione all'imputato della disponibilità dello strumento di pagamento e il trattamento sanzionatorio, inclusi particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche e recidiva.
Norme richiamate
La Corte richiama il diniego della particolare tenuità del fatto in ragione della personalità negativa dell'imputato e del suo percorso criminale.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo pedissequo i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifiche censure effettivamente decisive.
- La censura sulla riferibilità all'imputato del mezzo di pagamento o del canale di incasso del profitto del reato non può fondarsi su allegazioni meramente assertive o pretestuose, se la motivazione di merito valorizza elementi oggettivi di esclusiva riconducibilità dello strumento all'imputato.
- La valutazione negativa dei precedenti e della personalità dell'imputato può legittimare il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, oltre a sorreggere il riconoscimento della recidiva, quando la motivazione dia conto della rilevanza di tale profilo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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