Ordinanza n. 3285/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare contro l'assegnazione della sede universitaria nell'ambito del semestre filtro di Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (studente universitario)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante aveva frequentato il cosiddetto semestre filtro per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed era stato inserito in graduatoria dopo aver conseguito due sufficienze nelle materie d'esame. Pur avendo indicato come prima scelta un determinato ateneo, era stato assegnato a una sede diversa. Deduceva che presso l'ateneo indicato come prima scelta erano rimasti posti vacanti per rinunce o mancata immatricolazione, successivamente assegnati a candidati con punteggi significativamente inferiori al suo. La Sezione richiama precedenti relativi alla disciplina del semestre filtro, ritenendo prima facie non conforme al principio meritocratico un meccanismo che non consenta la riassegnazione dei posti rimasti liberi secondo l'ordine della graduatoria. L'appellante allegava inoltre un pregiudizio cautelare particolarmente intenso derivante dalla sede assegnata, in ragione di una patologia cronica a elevato rischio che richiedeva controlli costanti e la pronta disponibilità di supporto familiare e sanitario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ordinato alle amministrazioni appellate di rideterminarsi sull'assegnazione della sede dell'appellante, anche eventualmente disponendone l'iscrizione in sovrannumero. La decisione è stata adottata impregiudicata ogni diversa valutazione nella fase di merito. Ai fini del fumus boni iuris, il Collegio ha valorizzato il precedente orientamento della Sezione secondo cui appare prima facie non rispettoso del principio meritocratico impedire la riassegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, dei posti lasciati liberi da rinunce o mancata immatricolazione. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto comprovato un pregiudizio di particolare intensità, collegato alle condizioni di salute dell'appellante e alla necessità di supporto familiare e sanitario presso la sede originariamente prescelta. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la novità e la particolarità della questione. È stata disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
In caso di accoglimento della domanda cautelare, consente la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di dati sanitari, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute e la disposizione di oscuramento.
Massime di principio
- Nell'ambito di una procedura selettiva universitaria regolata da una graduatoria, appare prima facie contrario al principio meritocratico un meccanismo che impedisca di riassegnare, secondo l'ordine della graduatoria, i posti rimasti vacanti per rinuncia o mancata immatricolazione.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando l'assegnazione della sede universitaria risulti potenzialmente incompatibile con il principio meritocratico per effetto della mancata riassegnazione dei posti vacanti a candidati collocati in posizione migliore.
- Il periculum in mora può assumere particolare intensità quando la sede assegnata, anziché quella indicata come prima scelta, determini per lo studente con patologia cronica a elevato rischio difficoltà incompatibili con la necessità di controlli costanti e di pronta disponibilità di supporto familiare e sanitario.
- In sede cautelare, il giudice può ordinare all'amministrazione di rideterminarsi sull'assegnazione della sede, anche disponendo eventualmente l'ammissione o l'iscrizione in sovrannumero, senza anticipare la definitiva decisione sul merito.
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