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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42552/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Moscato ha chiesto l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua di quattro anni. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per carenza di legittimazione del difensore proponente, avv. Romano Console, ritenendo che la nomina rilasciata nel giudizio di cognizione non produca effetti per il procedimento esecutivo in assenza di specifica nomina. Il ricorrente ha dedotto che l'avv. Console era legittimato perché gli era stato notificato l'ordine di esecuzione dalla Procura generale e perché la nomina era stata formalizzata alla matricola del carcere all'ingresso in data 8/10/2019; tuttavia non ha prodotto documentazione probante di tali fatti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la deduzione inerente la pretesa legittimazione del difensore sulla base di attività non documentalmente comprovate e ha richiamato il principio secondo cui la nomina del difensore per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvo la deroga prevista dall'art. 656, commi 5 e 6, c.p.p., che opera solo nelle ipotesi di sospensione dell'ordine di esecuzione con termine per la presentazione dell'istanza. Poiché nell'ipotesi concreta l'ordine di esecuzione non fu sospeso, la nomina difensiva per la fase cognitiva non legittimava l'avv. Console a proporre l'istanza in esecuzione. Conseguentemente il decreto di inammissibilità è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen. (commi 5 e 6)

    art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questi commi come fonte della deroga che consente al difensore già notificato dell'ordine di esecuzione, o al difensore nominato, di proporre istanze per misure alternative quando l'ordine di esecuzione è sospeso con termine per la presentazione dell'istanza; la deroga non opera se l'ordine di esecuzione non è stato sospeso.

  • art. 666 cod. proc. pen. (comma 2)

    art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente il decreto di inammissibilità 'de plano' per carenza di legittimazione, procedura cui il Tribunale di sorveglianza ha fatto ricorso nel dichiarare l'istanza inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen. (comma 1, primo periodo)

    art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente nel caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato questa disposizione.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 1843 del 18/11/2010 (Janale) e Sez. 1, n. 40392 del 08/10/2004 (Palumbo)

    Sez. 1, n. 1843/2010; Sez. 1, n. 40392/2004

    Tali precedenti avevano formulato l'indirizzo secondo cui il difensore nominato per il giudizio di cognizione può, in assenza di nuova nomina, presentare istanze per misure alternative quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 656 (sospensione dell'esecuzione). La Corte ritiene il riferimento improprio se l'ordine di esecuzione non è sospeso.

  • Giurisprudenza più recente - Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020 (Cafarelli); Sez. 1, n. 14177 del 14/03/2018 (Odierna); Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017 (Lucato)

    Sez. 1, n. 23734/2020; Sez. 1, n. 14177/2018; Sez. 1, n. 22945/2017

    Confermano il principio che la nomina del difensore per il giudizio di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva, eccezion fatta per l'ipotesi prevista dall'art. 656 (sospensione con termine).

Massime di principio

  • La nomina del difensore nel giudizio di cognizione non vale automaticamente per la fase esecutiva: per agire in esecuzione è necessaria una specifica nomina o che ricorra la deroga di cui all'art. 656 c.5-6 (sospensione dell'ordine di esecuzione).
  • La deroga prevista dall'art. 656 c.5-6 consente al difensore già notificato di proporre istanze per misure alternative solo quando l'ordine di esecuzione è sospeso per permettere la presentazione dell'istanza in stato di libertà; se l'ordine non è sospeso, la legittimazione non opera.
  • Chi intende proporre istanze in sede esecutiva deve procurarsi e depositare documentazione probatoria (mandato scritto, annotazioni in matricola, atti di notifica) che attesti la legittimazione del difensore; deduzioni non provate non sono idonee a integrare la legittimazione.
  • Se si riceve notifica dell'ordine di esecuzione con sospensione e si vuole agire per misure alternative, la tempestiva azione del difensore notificato è normalmente valida; è comunque consigliabile conservare e allegare la prova della notifica e di eventuali nomine.
  • In caso di decreto di inammissibilità emesso ex art. 666 c.2, occorre valutare immediatamente la possibilità di fornire in sede di reclamo o impugnazione le prove documentali della legittimazione, poiché l'assenza di documenti nei fascicoli rende difficile il successivo recupero della legittimità.

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