Cassazione Penale, Sentenza n. 37378/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Montesanti ha chiesto la revoca, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., della sentenza n. 1329/1992 della Pretura di Reggio Calabria (divenuta irrevocabile), sostenendo che il fatto giudicato a Reggio Calabria è lo stesso fatto storico già accertato dalla Pretura di Catania (sent. n. 1844/1992) e quindi è applicabile il divieto di bis in idem. In particolare ha dedotto: (i) identità naturalistica del fatto (idem factum) nonostante diverse qualificazioni giuridiche (ricettazione vs truffa negoziale); (ii) identità della persona offesa, sostenendo che in entrambi i procedimenti la vicenda trae origine dalla medesima denuncia presentata da Antonino Sciuto e che la diversa indicazione di Pasquale Mazza deriva solo dall'intestazione del blocchetto di assegni oggetto del furto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che le pronunce riguardino profili fattuali diversi: la sentenza di Reggio Calabria riguarda condotte di ricettazione relative a un intero blocchetto di assegni e reati accertati in date distinte (28/05/1990, 19/09/1990, 23/09/1990), mentre la sentenza di Catania riguarda una truffa negoziale del 03/09/1990 con la valutazione dell'ingiusto profitto (consegna di merce per oltre venti milioni di lire) e quindi un fatto naturalisticamente diverso. La Corte ha inoltre ritenuto che la questione dell'identità della persona offesa non fosse decisiva e che il ricorso fosse generico nella prima censura per mancata indicazione degli elementi specifici trascurati dal Giudice dell'esecuzione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente per chiedere la revoca di una sentenza irrevocabile per fatti già accertati in altra sentenza; la Corte ha valutato la diversa configurazione naturalistica dei fatti ai fini dell'applicabilità della revoca
"l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto"
La Corte richiama che l'art. 649 disciplina il divieto di bis in idem e che la giurisprudenza (e la Corte Costituzionale) interpretano la 'medesimezza del fatto' in termini naturalistici considerando condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
"nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato"
Richiamato per chiarire il contenuto del divieto di bis in idem; la Corte Costituzionale e la giurisprudenza indicano che la medesimezza del fatto va verificata sul piano fattuale e naturalistico, non limitandosi alla sola qualificazione giuridica
Corte Costituzionale, sent. n. 200 del 31/05/2016
Richiamata per affermare che l'art. 4 Prot. 7 CEDU non impone una nozione più ampia dell'art. 649 c.p.p.; tuttavia richiede una valutazione naturalistica e fattuale della medesimezza del fatto, considerando tutti gli elementi costitutivi del reato
Sez. U., n. 34655 del 28/06/2005 (Donati, Rv 231799)
Giurisprudenza richiamata secondo la quale l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, valutata nella sua globalità (condotta, evento, nesso causale, circostanze)
Massime di principio
- Il divieto di bis in idem va valutato con criterio naturalistico: non è decisiva la semplice coincidenza della qualificazione giuridica, ma la corrispondenza del fatto storico nei suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e nelle circostanze di tempo, luogo e persona.
- Diverse qualificazioni giuridiche (es. ricettazione vs truffa) possono coesistere con identità del fatto solo se gli elementi naturalistici sono gli stessi; la presenza di elementi materiali diversi o date diverse può giustificare procedimenti distinti.
- L'identità della persona offesa è rilevante solo se incide sulla corrispondenza fattuale del fatto; una diversa indicazione formale della persona offesa non è di per sé sufficiente a stabilire o escludere l'idem factum.
- In sede di impugnazione è necessario indicare in modo specifico e puntuale gli elementi fattuali che si assumono identici e che il giudice avrebbe omesso di considerare; censure generiche sono destinate al rigetto.
- Per ottenere la revoca ai sensi dell'art. 669 c.p.p. occorre dimostrare che la sentenza irrevocabile e il nuovo procedimento riguardano lo stesso fatto storico nella sua configurazione naturalistica, non limitandosi a somiglianze apparenti o a connessioni tra denunce derivanti dallo stesso episodio complessivo.
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