Cassazione Civile, Ordinanza n. 24488/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio recuperava maggiore IVA su un immobile acquistato come "prima casa", contestando il beneficio agevolativo per mancato trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi dall’acquisto. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo che il termine di 18 mesi avesse funzione meramente sollecitatoria e che l’eventuale impossibilità di rispettarlo dovesse essere valutata secondo buona fede. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota 2-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il termine per il trasferimento della residenza ha natura perentoria e che il suo rispetto costituisce presupposto necessario per conservare l’agevolazione, salva la sola ipotesi di forza maggiore sopravvenuta, non imputabile, inevitabile e imprevedibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nella disciplina vigente, il trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto è elemento costitutivo del beneficio "prima casa" e non un termine meramente sollecitatorio. Tuttavia, il mancato rispetto del termine non comporta decadenza se sia dovuto a forza maggiore sopravvenuta, intesa come impedimento non imputabile, inevitabile e imprevedibile. Poiché la sentenza di appello aveva applicato un diverso criterio, la Corte l’ha cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, affinché verifichi l’eventuale sussistenza di circostanze di forza maggiore e provveda anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e/o falsa applicazione di legge.
art. 1, nota 2-bis, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per fruire dell’aliquota agevolata "prima casa" è necessario che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la residenza entro diciotto mesi dall’acquisto; il termine ha natura perentoria e il trasferimento della residenza è elemento costitutivo del beneficio, salvo forza maggiore.
art. 76, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il termine di decadenza per l’azione dell’Amministrazione decorre dal momento in cui il trasferimento della residenza è rimasto ineseguito o ineseguibile e, al più tardi, dallo spirare del diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.
Massime di principio
- Nel regime delle agevolazioni "prima casa", il trasferimento della residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto è requisito costitutivo del beneficio e non mero onere sollecitato dall’ordinamento.
- La decadenza dall’agevolazione può essere esclusa solo se il mancato trasferimento della residenza dipende da una causa di forza maggiore sopravvenuta, cioè da un impedimento non imputabile, inevitabile e imprevedibile.
- Il termine per l’esercizio del potere di recupero dell’agevolazione decorre dal momento in cui l’obbligo di trasferire la residenza non viene adempiuto o diviene ineseguibile, e comunque non oltre la scadenza dei 18 mesi dall’acquisto.
- Il precedente orientamento che qualificava il termine come meramente sollecitatorio deve ritenersi superato dalla giurisprudenza più recente e consolidata.
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