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Sentenza

Sentenza del 26/02/2024 n. 5073 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso di 734.058 euro di maggiore IRES versata per i periodi d’imposta 2011-2014, sostenendo di non aver potuto utilizzare la deduzione ACE relativa a un aumento di capitale di 5.333.333 euro, con sovrapprezzo di 13.866.666 euro. L’aumento era stato deliberato il 1° dicembre 2010 e sottoscritto il 3 gennaio 2011. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, Intermonte denunciava violazione degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 201/2011 e degli artt. 3 e 4 delle disposizioni preliminari al codice civile: riteneva che l’art. 5 del D.M. 14 marzo 2012, escludendo gli aumenti deliberati entro il 31 dicembre 2010, avesse introdotto una limitazione temporale non prevista dalla legge primaria e irragionevole.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diniego del rimborso: la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso contro il silenzio-rifiuto e la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello. La Corte ha ritenuto che l’esclusione degli aumenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 fosse già desumibile dalla legge istitutiva dell’ACE e coerente con la sua finalità incentivante; il decreto ministeriale non era quindi in contrasto con la fonte primaria. Ha enunciato il principio che l’ACE si applica soltanto agli aumenti di capitale deliberati dopo il 31 dicembre 2010. Intermonte è stata condannata a rifondere all’Agenzia delle Entrate 11.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 1, 2, 8 e 9, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    Deve tuttavia rilevarsi che, ai sensi del comma 9 dell'art. 1 del d.l. n. 201/2011, conv. dalla legge n. 214/2011, le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011; da ciò si evince, allora, che un aumento di capitale deliberato prima del 31 dicembre 2010 non possa usufruire dell'agevolazione, atteso che si tratta di capitale già esistente nella fase di chiusura sull'esercizio in corso alla data suddetta, nel mentre l'agevolazione prevista dalla norma si applica agli aumenti di capitale deliberati successivamente al 31 dicembre 2010, e quindi a far data ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 o successivi.

    La deduzione ACE riguarda il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio ed è applicabile agli aumenti deliberati dopo il 31 dicembre 2010. Il capitale già deliberato prima di tale data era esistente alla chiusura dell’esercizio di riferimento e non costituisce, ai fini dell’agevolazione, nuovo capitale incentivato.

  • Art. 5, comma 2, lettera a), del D.M. 14 marzo 2012

    Coerentemente con tale previsione, quindi, il D.M. attuativo ha previsto che, ai fini dell'agevolazione, rilevano i conferimento eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale adottata successivamente al 31 dicembre 2010: la norma secondaria, quindi, ha esternato una condizione necessaria ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, che era già contenuta nella norma primaria, tanto che la stessa relazione illustrativa del menzionato decreto ministeriale afferma che "non rilevano i conferimento in denaro relativi ad aumenti di capitale deliberati e sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, ancorché eseguiti successivamente a tale data; l'esclusione è coerente con la finalità incentivante della misura agevolativa".

    La disposizione attuativa non introduce una restrizione autonoma o incompatibile con la legge: specifica che i conferimenti rilevano solo se effettuati in esecuzione di una delibera di aumento di capitale successiva al 31 dicembre 2010. La successiva sottoscrizione o esecuzione del conferimento non rende agevolabile una delibera anteriore.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Per l’ACE relativa agli esercizi dal 2011 in avanti, la data decisiva è quella della delibera di aumento del capitale: devono essere successive al 31 dicembre 2010. La sottoscrizione o il versamento successivi non sanano una delibera adottata entro tale data.
  • La disciplina attuativa può precisare le condizioni applicative di un’agevolazione quando queste sono già desumibili dalla legge primaria; in tal caso, la specificazione regolamentare non costituisce di per sé un contrasto con la legge.
  • Nel valutare se un apporto costituisca nuovo capitale incentivabile, occorre distinguere il capitale effettivamente deliberato dopo la data di riferimento dal capitale già esistente alla chiusura dell’esercizio-base: l’agevolazione mira a incentivare nuovi apporti e non a premiare apporti deliberati in precedenza.

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