Cassazione Penale, Sentenza n. 8881/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della sentenza di assoluzione emessa dall'Autorità giudiziaria austriaca il 29/11/2018 e della precedente ordinanza custodiale, al fine di scomputare il periodo di detenzione presofferto dalla pena residua da espiare in Italia (sentenze della Corte d'appello di Brescia del 25/02/2011 e 03/02/2020 relative a reati commessi tra febbraio 2010 e gennaio 2016). Il ricorso di cassazione deduceva violazione dell'art. 696-bis c.p.p., sostenendo che la disciplina del reciproco riconoscimento si riferisce in generale a "decisioni e provvedimenti giudiziari" degli altri Stati membri e dunque anche alle assoluzioni, richiamando altresì l'art. 82 TFUE e l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione Europea del 1973 per giustificare lo scomputo della detenzione patita all'estero. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato l'ordinanza della Corte di appello di Brescia, ritenendo che l'ordinamento interno non prevede il riconoscimento/esecuzione delle sentenze penali assolutorie emesse in altro Stato membro ai fini dello scomputo della pena in Italia e che la disciplina di reciproco riconoscimento riguarda, di regola, le sentenze di condanna. Ha inoltre osservato che la detenzione subita all'estero può essere computata nella pena italiana solo se riferibile al medesimo fatto-reato per cui si è proceduto in Italia, circostanza non sussistente nel caso di specie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la disciplina del riconoscimento ed esecuzione prevista non si estenda alle sentenze di assoluzione; pertanto non giustifica il riconoscimento di un'assoluzione estera ai fini esecutivi e dello scomputo della pena in Italia.
Richiamato come norma interna rilevante nella determinazione della durata della pena; la Corte ha ritenuto che l'ordinamento interno non preveda il riconoscimento di assoluzioni straniere per fini di computo della pena ex art. 657.
art. 82 TFUE
La Corte ha rilevato che l'art. 82 TFUE non contiene una disciplina che imponga il riconoscimento delle sentenze di assoluzione e che, se vi è problema interpretativo, esso andrebbe eventualmente rimesso alla Corte di Giustizia; ciò nondimeno non muta la mancanza di disciplina interna per l'esecuzione di assoluzioni estere.
Accordo aggiuntivo alla Convenzione Europea del 1973
Invocato dal ricorrente come base per lo scambio d'informazioni e per rimediare alla detenzione ingiustamente subita; la Corte non ha ritenuto che tale accordo legittimi il riconoscimento dell'assoluzione estera ai fini dello scomputo della pena in Italia.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 50376 del 12/11/2019 Rv. 277863)
Principio secondo cui la detenzione patita all'estero può essere computata nella pena da espiare in Italia solo se relativa al medesimo fatto-reato per cui si è proceduto in Italia; richiamato per escludere la fungibilità nel caso concreto.
Massime di principio
- Il regime di reciproco riconoscimento tra Stati membri si applica prevalentemente alle sentenze di condanna; le assoluzioni straniere non sono automaticamente riconosciute ed eseguite dall'ordinamento italiano ai fini del computo della pena.
- La detenzione subita all'estero può essere computata nella pena italiana solo se riferita al medesimo fatto-reato per cui si procede o si è stati condannati in Italia; in assenza di coincidenza fattuale la detenzione è inidonea al computo.
- Prima di richiedere il riconoscimento di provvedimenti esteri ai fini esecutivi, verificare la disciplina interna (artt. 696 e ss. c.p.p.) e la natura del provvedimento estero (condanna vs assoluzione).
- Per ottenere riparazioni o effetti diversi dall'esecuzione (ad es. risarcimento per detenzione ingiustamente subita) è necessario attivare gli strumenti previsti dall'ordinamento nazionale o dalle convenzioni internazionali, ovvero valutare eventuali rimedi dinanzi alla Corte di Giustizia se sussistono questioni di diritto dell'Unione.
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