Sentenza del 15/05/2015 n. 9967 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Molise che aveva respinto i suoi appelli relativi ad accertamenti fiscali per gli anni 1997 e 1998. I motivi riguardavano: la legittimazione passiva della curatela per le sanzioni tributarie riferite a violazioni commesse prima del fallimento; l'omessa pronuncia sul disconoscimento di un rimborso IVA richiesto nonostante l'inadempimento del curatore agli obblighi previsti dall'art. 74-bis del D.P.R. n. 633/1972; e la carenza assoluta di motivazione sui costi ritenuti non deducibili perché non documentati o non di competenza degli esercizi interessati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi di ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a un'altra sezione della CTR del Molise. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nuovamente tutte le questioni, pronunciarsi sul rimborso IVA e sui costi non deducibili e fornire una motivazione adeguata. È stato inoltre stabilito che le sanzioni tributarie relative a violazioni commesse prima del fallimento sono opponibili alla procedura e devono essere soddisfatte secondo le regole del concorso dei creditori; dopo la chiusura del fallimento, possono essere fatte valere nei confronti della società tornata in bonis. La CTR dovrà anche liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 2 e 11
Le sanzioni tributarie pecuniarie derivanti da violazioni commesse dalla società prima della dichiarazione di fallimento restano riferibili al contribuente e possono essere fatte valere nella procedura concorsuale; il principio di personalità della sanzione non esclude la legittimazione passiva della curatela.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 30 e 74-bis
La detrazione e il rimborso IVA sono subordinati al rispetto degli obblighi documentali e dichiarativi, compresi quelli specificamente gravanti sul curatore fallimentare.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e censure ritualmente proposte; l'omessa decisione su una specifica questione integra vizio di omessa pronuncia.
Art. 132 c.p.c. e art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, coerente e comprensibile. Una motivazione meramente apparente o apodittica, che non esamini le difese e le prove, può determinare la nullità della decisione.
La chiusura del fallimento può determinare il riacquisto della capacità processuale della società tornata in bonis, ma la prosecuzione del giudizio richiede una formale costituzione e la documentazione della qualità di successore, con garanzia del contraddittorio.
Nel giudizio di cassazione la documentazione relativa alla chiusura del fallimento e alla legittimazione del soggetto subentrante deve essere prodotta nelle forme consentite e portata a conoscenza della controparte; una semplice comunicazione informale alla Corte è insufficiente.
Principio della par condicio creditorum
La debenza di sanzioni anteriori al fallimento non consente pagamenti preferenziali, ma il credito deve essere soddisfatto nel rispetto delle regole del concorso tra creditori.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie relative a violazioni commesse prima del fallimento non diventano inesigibili per il solo fatto che il curatore o la massa dei creditori non siano personalmente colpevoli: il credito deve essere insinuato e soddisfatto secondo le regole concorsuali.
- Il curatore deve rispettare gli obblighi fiscali previsti dalla legge, inclusi quelli relativi alle dichiarazioni e ai rimborsi IVA; l'inadempimento può compromettere il riconoscimento del rimborso.
- Una sentenza tributaria deve esaminare ogni motivo di appello autonomamente dedotto. L'omessa pronuncia consente di impugnare la decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Una motivazione che si limiti ad aderire alla tesi di una parte senza esaminare prove, contestazioni e argomentazioni dell'altra è motivazione apparente e può comportare la cassazione con rinvio.
- La chiusura del fallimento non modifica automaticamente le parti del processo: la società tornata in bonis deve costituirsi formalmente, documentare la propria legittimazione e garantire il contraddittorio con la controparte.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sull'importo delle imposte, dei rimborsi o dei costi deducibili: impone al giudice di merito un nuovo esame rispettoso dei principi indicati dalla Corte.
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