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Sentenza

Sentenza n. 727/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 745 del 2024: per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro n. 1211/2023, a mezzo della quale è stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, e il Ministero dell’Istruzione è stato conseguentemente condannato al pagamento in favore della ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell’importo complessivo di €. 3.000,00 tramite la Carta elettronica del docente;. quanto al ricorso n. 755 del 2024: per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro n. 764/2023, con la quale si accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente; si dichiara tenuto e si condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare al ricorrente €. 2.500,00, attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale. quanto al ricorso n. 788 del 2024: per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino- sezione lavoro n. 958/2023 che ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta Docente” e, per l’effetto, ha condannato il Ministero a consegnarle detta carta caricando su essa l’importo di € 2.000. quanto al ricorso n. 792 del 2024: per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro n. 225/2023 con la quale si accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e si condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell’importo complessivo di € 2.500,00 tramite la Carta elettronica del docente.

Giustizia amministrativa202400788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento, successivamente cessato, agli obblighi derivanti da sentenze del Tribunale di Torino che riconoscevano il beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Quattro docenti hanno proposto ricorsi per l'ottemperanza a sentenze del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che avevano accertato il loro diritto a beneficiare della Carta elettronica del docente, mediante erogazione di buoni elettronici per importi complessivi variabili tra euro 2.000,00 ed euro 3.000,00, riferiti a più anni scolastici. I ricorsi sono stati riuniti perché presentavano identità di motivazione e dispositivo. In vista della camera di consiglio, le parti ricorrenti hanno dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva dato esecuzione ai titoli giudiziali, sebbene soltanto dopo la proposizione dei ricorsi per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione resistente aveva adempiuto agli obblighi stabiliti dalle sentenze oggetto dei giudizi di ottemperanza. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. La riunione dei quattro ricorsi è stata disposta esclusivamente per ragioni organizzative e di redazione, senza incidere sull'autonomia delle singole decisioni. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi; per ciascun ricorso sono stati liquidati euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione di ottemperanza ai giudicati formatisi sulle sentenze del giudice del lavoro.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'intervenuto adempimento dell'amministrazione agli obblighi derivanti dai titoli giudiziali.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, agli obblighi derivanti dal giudicato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se il ricorso per ottemperanza si è reso necessario a causa del precedente inadempimento e l'esecuzione del giudicato è intervenuta soltanto dopo la sua proposizione.
  • La riunione di ricorsi per ragioni organizzative, quando le decisioni presentano motivazione e dispositivo omogenei, non altera i meccanismi decisionali né incide sull'autonomia delle singole pronunce e sulla liquidazione delle spese riferita a ciascun giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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