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Sentenza

Sentenza del 13/04/2016 n. 7261 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una cartella esattoriale per il mancato pagamento di oneri di urbanizzazione. La Commissione tributaria aveva respinto il ricorso, annullando però le sanzioni; la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la contribuente ha formulato tre motivi: carenza di motivazione e cripticità della cartella; prescrizione degli oneri di urbanizzazione; prescrizione degli interessi di mora. Per ciascun motivo, tuttavia, le censure erano rivolte sostanzialmente all'atto impositivo anziché individuare con precisione gli errori della sentenza impugnata. I motivi non riportavano inoltre gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificarli e non rispettavano, per quanto richiesto ratione temporis, gli oneri di formulazione dei quesiti previsti dall'art. 366-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Tutti e tre i motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo per mancata specifica censura della sentenza, difetto di autosufficienza e assenza dei necessari quesiti; il secondo per le medesime carenze e perché non era stato chiarito quando e come la prescrizione degli oneri fosse stata eccepita; il terzo per le stesse carenze, oltre che per la scarsa chiarezza e specificità delle argomentazioni. È rimasta quindi ferma la decisione d'appello, compreso l'annullamento delle sanzioni disposto in primo grado. La ricorrente è stata condannata a rifondere a Equitalia ETR S.p.A. le spese della fase di cassazione, liquidate in 500 euro oltre oneri accessori. Decisione pronunciata l'8 marzo 2016 e depositata il 13 aprile 2016.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis del codice di procedura civile

    non è formulato il quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366-bis cod. proc. civ. applicabile ratione temporis.

    Nel regime applicabile al ricorso, la mancata formulazione del quesito di diritto comporta l'inammissibilità della censura che prospetta una violazione di legge.

Massime di principio

  • In cassazione occorre censurare specificamente la sentenza impugnata, indicando quale errore le si attribuisce; non basta riproporre le contestazioni contro l'atto originario.
  • Il ricorso deve esporre in modo autosufficiente i fatti e gli atti rilevanti: chi invoca la prescrizione deve precisare quando e in quale atto processuale l'ha eccepita, oltre a chiarirne i termini.
  • Le doglianze devono essere formulate in modo chiaro e specifico e rispettare i requisiti processuali applicabili ratione temporis; la loro mancanza può impedire l'esame del merito, anche quando si lamentino vizi sostanziali della cartella o prescrizione.
  • La soccombenza in cassazione comporta, di regola, la condanna alle spese in favore della parte costituita.

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