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Sentenza

Sentenza n. 1134/2026 - Latina, Sezione 1

Giustizia amministrativa201900556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione di una tettoia di circa 60 mq e di una veranda di circa 17,10 mq, verbale/determina di accertamento dell’inottemperanza e acquisizione gratuita al patrimonio comunale di una porzione di lotto di circa 270 mq, e sanzione pecuniaria di euro 5.866,30 per inottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato l’ordinanza comunale del 2 maggio 2019, notificata il 20 maggio 2019, che ingiungeva la demolizione di una tettoia aperta su tre lati, di circa 60 mq, e di una veranda in muratura, di circa 17,10 mq, realizzate senza permesso di costruire. Ha sostenuto che si trattasse di interventi di manutenzione di modesta entità, soggetti a DIA e a sanzione pecuniaria: con il primo motivo ha denunciato falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e difetto di motivazione, perché le opere non sarebbero state adeguatamente individuate e qualificate e non sarebbe stata spiegata la scelta della demolizione; con il secondo ha dedotto difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le opere fossero funzionalmente connesse all’edificio, risalente al 1971, e che prima dell’ordine occorresse verificare tecnicamente la fattibilità del ripristino. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato l’accertamento formale dell’inottemperanza e l’acquisizione gratuita di circa 270 mq. Ha contestato la mancata corrispondenza tra le opere abusive e l’area acquisita, l’eccessiva estensione dell’acquisizione rispetto ai 77,10 mq di manufatti, il difetto di istruttoria e motivazione, la mancata notifica di atti di sopralluogo, la pendenza del giudizio sull’ordine demolitorio, l’assunto che l’acquisizione presupponga l’abusività dell’intero edificio e l’automatismo della demolizione; ha inoltre invocato una perizia di parte che avrebbe attestato il rischio di pregiudizio alla parte legittima dell’abitazione. L’eccezione comunale di inammissibilità di questi motivi aggiunti, fondata sulla natura endoprocedimentale e non lesiva del verbale, è stata respinta. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la sanzione pecuniaria di euro 5.866,30, deducendo: prescrizione quinquennale ex art. 28 l. 689/1981, assumendo che il termine decorresse dalla scadenza dei 90 giorni per demolire, indicata nell’8 agosto 2019; assenza di un accertamento formale dell’inottemperanza; violazione delle fasi procedimentali della l. 689/1981 e lesione del diritto di difesa.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e entrambi i ricorsi per motivi aggiunti. Quanto all’ordinanza di demolizione, ha ritenuto sufficienti la descrizione delle opere e l’indicazione del contrasto con la disciplina edilizia: le dimensioni della tettoia e la veranda tamponata su due lati comportavano un’alterazione della sagoma e dell’aspetto esteriore, rendendo necessario il permesso di costruire. Le fotografie escludevano inoltre la qualificazione della veranda come volume tecnico, non supportata da elementi concreti. L’ordine demolitorio è vincolato all’accertamento dell’abuso e non richiede una motivazione ulteriore sulla scelta tra demolizione e sanzione pecuniaria. Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, il verbale/determina aveva natura provvedimentale e lesiva perché accertava l’inottemperanza e disponeva l’acquisizione; l’eccezione di inammissibilità è stata quindi respinta. Nel merito, la planimetria allegata individuava una porzione del lotto distinta dall’abitazione principale; l’acquisizione poteva comprendere, oltre al sedime, l’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe, entro il limite legale del decuplo della superficie utile abusiva, limite non superato. L’acquisizione è vincolata e non graduabile equitativamente; la pendenza del giudizio sull’ordine di demolizione, non accompagnata da sospensione cautelare, non ne impediva l’efficacia. La legge consente l’acquisizione anche di una porzione autonomamente rilevante e utilizzabile di un edificio, e nel caso concreto i manufatti avevano autonomia strutturale e funzionale. Le doglianze sulla proporzionalità della demolizione erano irricevibili perché avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro l’ordinanza del 2019. La perizia invocata non era stata prodotta in giudizio e la sua trascrizione in memoria non suppliva all’onere di produzione documentale nel termine dell’art. 73, comma 1, c.p.a.; inoltre, la perizia di parte non costituisce di per sé prova. Quanto alla sanzione pecuniaria, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione dell’illecito permanente, ossia dal conseguimento delle autorizzazioni o dall’effettiva demolizione, non dalla scadenza del termine assegnato per demolire; la sanzione non era dunque prescritta. È stata respinta anche la censura sull’assenza di accertamento formale, perché la Polizia Municipale aveva documentato la mancata demolizione con verbale corredato da fotografie e il provvedimento sanzionatorio era intervenuto dopo tale verifica. Infine, la procedura applicabile era quella speciale prevista dalla disciplina urbanistico-edilizia, e non le scansioni generali della l. 689/1981 invocate dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Va ribadito che, per granitica giurisprudenza, l’ordine di demolizione adottato ai sensi degli artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001 è un atto dovuto e strettamente vincolato all’accertamento dei relativi presupposti (i.e. abusività degli interventi contestati), sufficientemente motivato a mezzo della descrizione delle opere abusive e delle ragioni di contrasto con la normativa urbanistico/edilizia.

    L’ordine di demolizione è vincolato all’accertamento dell’abusività e risulta adeguatamente motivato quando descrive le opere e indica il contrasto con la normativa edilizia; non occorre un’ulteriore motivazione sulla scelta della demolizione, se i presupposti legali sono accertati.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Invero, l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 prevede chiaramente che, in caso di inottemperanza all’ordine demolitorio, l’amministrazione procede all’acquisizione del bene abusivo e della relativa area di sedime, “nonché (di) quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”, fermo restando il limite del decuplo (“L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”): limite che, nel caso di specie, non risulta essere stato superato (né, peraltro, alcuna contestazione è stata mossa al riguardo).

    L’acquisizione conseguente all’inottemperanza comprende il bene abusivo, il sedime e l’area necessaria a realizzare opere analoghe, nel limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione prevista dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce una misura vincolata. La norma stabilisce un limite massimo e non attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale di graduazione della sanzione secondo criteri equitativi.

    L’acquisizione gratuita è una conseguenza vincolata dell’inottemperanza, non graduabile discrezionalmente secondo criteri equitativi; può riguardare anche una porzione dell’organismo edilizio dotata di autonoma rilevanza e utilizzabilità.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    Rammentato che l’art. 31, comma 4-bis d.P.R. n. 380/2001 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria una volta “constatata l’inottemperanza”, nel caso di specie il provvedimento sanzionatorio è stato adottato nel rispetto di tale iter procedurale, essendo stato emesso dopo che la Polizia Municipale aveva accertato la mancata demolizione, nel termine assegnato, delle opere attinte dalla prodromica ingiunzione demolitoria, come formalizzato nel verbale prot. n. 22690 del 15 ottobre 2019 (versato in atti e corredato dai rilievi fotografici dello stato dei luoghi), ossia con atto che, come noto, assume valore fidefacente in ordine ai fatti ivi rappresentati.

    La sanzione pecuniaria presuppone la constatazione dell’inottemperanza; tale presupposto può risultare dall’accertamento della Polizia Municipale formalizzato in un verbale che documenti la mancata demolizione e i fatti rilevati.

  • art. 28 l. 689/1981

    Il Collegio, infatti, intende aderire all’indirizzo giurisprudenziale, già fatto proprio da questo stesso Tribunale, secondo il quale “in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria, la prescrizione quinquennale prevista dall’ art. 28, L. 689/1981 inizia il suo decorso solo dal giorno in cui è cessata la situazione di illiceità, dunque con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, ovvero in alternativa con la effettiva demolizione delle opere abusive (TAR Lazio, Sez. II, 21.9.18, n. 9534).

    Per la sanzione pecuniaria relativa all’inottemperanza, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione della situazione illecita, che si verifica con il conseguimento delle autorizzazioni necessarie o con l’effettiva demolizione delle opere.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Ad ogni buon conto, l’elaborato peritale richiamato in ricorso (che recherebbe la data del 7 luglio 2022) non è stato mai versato agli atti del presente giudizio, essendosi la ricorrente limitata a riportarne i contenuti nella memoria del 23 luglio 2026, non potendo tale trascrizione supplire all’onere della rituale produzione documentale nel rispetto del termine di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.

    La trascrizione in memoria del contenuto di una perizia non sostituisce la sua rituale produzione documentale entro il termine processuale previsto.

  • art. 15, comma 3, l.r. Lazio 15/2008

    La sanzione per cui oggi è causa, infatti, è stata correttamente e legittimamente irrogata nel rispetto della disciplina speciale e delle scansioni procedimentali previste dagli artt. 31, comma 4-bis d.P.R. n. 380/2001 e 15, comma 3 L.R. n. 15/2008, che attengono appositamente alla repressione delle violazioni in materia urbanisticoedilizia.

    La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione segue la disciplina speciale urbanistico-edilizia e le relative scansioni procedimentali.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato all’accertamento dei presupposti di legge ed è sufficientemente motivato quando descrive in modo adeguato le opere e indica il loro contrasto con la disciplina edilizia.
  • L’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza può comprendere, oltre al manufatto abusivo e alla relativa area di sedime, l’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe, entro il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita; la misura è vincolata e non graduabile in via equitativa.
  • L’acquisizione prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 può riguardare una parte dell’edificio, se abusiva e dotata di autonoma rilevanza strutturale e funzionale; non è necessario che l’abuso investa l’intero organismo edilizio.
  • La pendenza del giudizio contro l’ordine di demolizione non ne sospende l’efficacia e non impedisce l’adozione degli atti conseguenti, in mancanza di una misura cautelare che ne sospenda l’esecuzione.
  • La prescrizione quinquennale della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione decorre dalla cessazione dell’illecito permanente, realizzata con la demolizione delle opere o con il conseguimento delle autorizzazioni necessarie.
  • Le contestazioni sulla proporzionalità della demolizione devono essere dedotte tempestivamente contro l’ordine demolitorio; non possono essere riproposte per contestare il successivo atto acquisitivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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