Cassazione Penale, Sentenza n. 30052/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha proposto ricorso straordinario per cassazione contestando la sentenza n. 41579/2023 emessa dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione. La doglianza principale è che la Corte di cassazione, annullando con rinvio il capo 11 e dichiarando inammissibili le censure relative ai reati-satellite (capi 10, 30, 31 e 40), non avrebbe adeguatamente considerato che il rinvio sul reato più grave instaura o incide sul "rapporto processuale" anche rispetto ai reati-satellite, rendendo pertanto rilevabile la prescrizione di tali reati. In sostanza, si denuncia un presunto errore percettivo della Corte nell'aver ritenuto l'autonomia dei capi satellite rispetto al capo 11 e nell'aver escluso la sussistenza del rapporto processuale necessario per far decorrere la prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure dedotte non siano riconducibili all'errore materiale o percettivo previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., ma costituiscano una questione di diritto e di valutazione giuridica: l'errore invocato è di carattere valutativo e interpretativo (errore di giudizio), non un errore di fatto materialmente identificabile nella lettura degli atti. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che distingue l'errore di fatto dall'errore di diritto e ha osservato l'esistenza di orientamenti contrastanti sulla materia. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come indicato nel dispositivo della sentenza.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis è applicabile esclusivamente per errori materiali o di fatto di natura percettiva (svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio) e non per errori di diritto o valutazioni giuridiche; pertanto le censure di carattere interpretativo/valutativo sono inammissibili con questo rimedio.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, non debba essere riconosciuta l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria e della condanna alle spese processuali in caso di ricorso manifestamente inammissibile.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U n.16103/2002; Sez. U n.18651/2015; Sez.5 n.29240/2018 e altri)
La giurisprudenza consolidata distingue l'errore di fatto percettivo (ammissibile con art. 625-bis) dall'errore di giudizio o di diritto (non ammesso). Sono citati orientamenti che affermano che interpretazioni o valutazioni delle risultanze processuali rientrano nell'errore di diritto e non possono essere corrette con il rimedio straordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per errori materiali o di fatto di natura percettiva (svista o equivocata lettura degli atti) e non per questioni di diritto o valutazioni giuridiche.
- Se la doglianza riguarda l'interpretazione dell'effetto di un annullamento con rinvio sui capi collegati (rapporto processuale e prescrizione), si tratta generalmente di una questione di diritto e di valutazione: quindi non è rimediabile con il ricorso straordinario per errore di fatto.
- Per poter utilizzare con successo l'art. 625-bis occorre indicare specificamente e circostanziatamente l'errore percettivo (es. citazione omessa o travisamento manifesto di un elemento fattuale negli atti) che ha inciso sulla decisione.
- In situazioni di pluralità di capi (capo principale e reati-satellite), va analizzata la natura di autonomia o connessione degli illeciti: se l'autonomia è valutazione giuridica, problemi sulla instaurazione del rapporto processuale e sulla prescrizione saranno valutazioni di diritto non ricorribili con l'errore di fatto.
- Presentare un ricorso straordinario infondato può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria; prima di proporre il rimedio è quindi consigliabile verificare se la censura sia effettivamente riconducibile a un errore percettivo materiale.
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