Cassazione Civile, Ordinanza n. 22302/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (tribunale)
La controversia
Un soggetto ha depositato presso il Tribunale di Salerno un ricorso per chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società a responsabilità limitata. Il Tribunale di Salerno ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, ritenendo coincidente il centro degli interessi principali della debitrice con la sede legale risultante dal registro delle imprese, situata a Pagani. Il Tribunale di Nocera Inferiore, investito della causa, ha però rilevato che la società aveva trasferito la sede legale da Bologna a Pagani il 28 marzo 2023, mentre il ricorso era stato depositato il 24 novembre 2023, dunque entro l'anno antecedente alla domanda. Ha quindi sollevato regolamento d'ufficio per stabilire quale tribunale fosse competente a conoscere dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Il ricorrente in sede di regolamento ha sostenuto la competenza del Tribunale di Bologna; il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Bologna. Ha ritenuto che, ai fini della competenza territoriale sulle istanze di apertura della liquidazione giudiziale, rilevi la sede effettiva dell'impresa debitrice, normalmente presunta coincidente con la sede legale, ma che il trasferimento della sede sociale avvenuto nell'anno antecedente alla proposizione della domanda non incida sulla competenza. Poiché il trasferimento da Bologna a Pagani era avvenuto entro l'anno precedente al deposito del ricorso, la competenza è rimasta radicata presso il tribunale del luogo di provenienza della sede. Non è stata pronunciata condanna alle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.
Norme richiamate
il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale
La norma è interpretata nel senso che il trasferimento del centro degli interessi principali o della sede sociale nell'anno anteriore alla domanda non sposta la competenza territoriale per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
La disciplina della competenza per le procedure concorsuali si applica anche alle istanze di apertura della liquidazione giudiziale.
Massime di principio
- La competenza per le domande di apertura della liquidazione giudiziale spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sede effettiva, normalmente presunta coincidente con la sede legale fino a prova contraria.
- Il trasferimento della sede sociale o del centro degli interessi principali avvenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda è irrilevante ai fini della competenza territoriale.
- Quando il trasferimento della sede è avvenuto entro l'anno, la competenza resta radicata nel tribunale del precedente luogo di ubicazione della sede, senza che occorra ulteriori allegazioni della parte che invochi tale regola.
- Nel regolamento di competenza d'ufficio non è dovuta pronuncia sulle spese.
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