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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19982/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva condannato per il delitto di evasione. Il ricorso era fondato su un solo motivo: la dedotta mancata quantificazione della pena nel minimo edittale, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare più puntualmente la scelta sanzionatoria. La Suprema Corte ha rilevato che la doglianza era generica e aspecifica, perché non indicava alcun elemento concreto a sostegno della richiesta e si confrontava con una pena solo lievemente superiore al minimo edittale, evenienza nella quale non è necessaria una motivazione espressa specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico, perché privo di specificità e di un concreto supporto argomentativo, a fronte di una pena applicata solo lievemente sopra il minimo edittale, situazione in cui la scelta del giudice di merito non richiede una motivazione particolarmente esplicita. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che censura la mancata irrogazione della pena nel minimo edittale deve essere specifico e sorretto da elementi concreti; una doglianza meramente assertiva è inammissibile.
  • Quando la pena irrogata si colloca di poco sopra il minimo edittale, la motivazione del giudice di merito sulla quantificazione della sanzione può ritenersi implicitamente sufficiente, non essendo necessaria un'esplicita motivazione articolata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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