Cassazione Penale, Sentenza n. 18015/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello. I punti principali del ricorso sono due: (1) violazione di norme processuali per aver ritenuto la Corte territoriale che i termini di impugnazione dovessero decorrere dalla notifica del provvedimento di rimessione in termini (ordinanza che aveva reimpostato i termini), e non dalla successiva rinnovazione della notifica dell'estratto di sentenza contumaciale (notifica che il Tribunale aveva invece disposto essendo quella originaria irrituale); il ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto la nuova notifica e che quindi il termine non poteva essere fatto decorrere come fatto dalla Corte di appello; (2) deduzione di tempestività in via alternativa perché il ricorrente avrebbe depositato personalmente, entro i termini, una procura speciale presso il consolato albanese, atto che a suo avviso integra un atto di impugnazione ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la doglianza relativa al calcolo del termine: il Tribunale di Firenze, nell'ordinanza del 23/04/2016, aveva dichiarato la nullità degli ordini di esecuzione e disposto la rinnovazione della notifica dell'estratto di sentenza, avendo ritenuto l'anomalia della notifica originaria (ai sensi dell'art. 161, comma 4); la Corte di appello, invece, aveva erroneamente dichiarato l'impugnazione tardiva ritenendo che la restituzione del termine non imponesse la rinnovazione della notifica. Per questo motivo la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen., comma 8
Riferimento alla disciplina della restituzione dei termini per proporre appello e alla decorrenza dei termini dall'evento che ripristina la possibilità di impugnare; la questione centrale era se la decorrenza dovesse essere computata dalla notifica dell'atto di rimessione in termini o dalla successiva rinnovazione della notifica dell'estratto di sentenza quando questa fosse stata disposta dal giudice
art. 161 cod. proc. pen., comma 4
Stabilisce la nullità della notifica effettuata presso un domicilio non dichiarato nel procedimento; nel caso la nullità della notifica dell'estratto contumaciale è stata accertata dal Tribunale, che ha perciò disposto la rinnovazione della notifica
art. 582 cod. proc. pen., comma 2
Consente la presentazione dell'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero; nel ricorso il ricorrente ha sostenuto che la procura speciale depositata personalmente al consolato debba essere considerata atto di impugnazione ai sensi di questa norma, mentre la Corte territoriale ha ritenuto rilevante che l'impugnazione davanti all'agente consolare possa essere effettuata dal difensore
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 31141 del 18/03/2014; Sez. 2, n. 14783 del 20/01/2017)
La giurisprudenza citata afferma che la restituzione del termine per proporre appello contro sentenza contumaciale non richiede sempre una nuova notifica dell'estratto quando l'interessato ha comunque effettiva conoscenza del provvedimento; tuttavia la Cassazione rileva che nel caso concreto il primo giudice aveva invece disposto la rinnovazione della notifica ritenendo che l'interessato non avesse effettiva conoscenza, e la Corte d'Appello non poteva contraddirlo alla stregua dei fatti accertati
Massime di principio
- Se il giudice che rimette nei termini (o il giudice dell'esecuzione) dichiara la nullità della notifica di un estratto di sentenza e dispone la rinnovazione della notifica, il termine per impugnare deve essere calcolato tenendo conto della rinnovazione: il soggetto rimesso nei termini può legittimamente attendersi la nuova notifica e fare decorrere da quella il termine per impugnare
- La mera restituzione del termine non sempre esime dalla necessità di una nuova notifica dell'estratto di sentenza: la valutazione dipende dalla situazione concreta e da quanto sia stato deciso dal giudice che ha disposto la rimessione; se quel giudice ha accertato l'irritualità della notifica e ha ordinato la rinnovazione, non si può presumere una piena conoscenza della sentenza
- La notifica effettuata presso un domicilio non dichiarato è irrituale/nulla ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; l'omessa notifica dell'avviso di deposito con l'estratto non può essere supplita da altri atti, anche se contenenti elementi essenziali della sentenza
- In caso di atti eseguiti all'estero (es. presso consolati) è necessario rispettare i requisiti formali previsti dall'art. 582 e dalla prassi: se si intende far valere la tempestività mediante atti compiuti all'estero (procura, deposito presso consolato, ecc.), conviene accertare che l'atto contenga tutti gli elementi formali richiesti per essere considerato atto di impugnazione e che la normativa consolare e processuale consenta espressamente il tipo di deposito effettuato
- Anche una tardività di un solo giorno può essere cancellata se il conteggio dei termini è stato erroneamente determinato dal giudice in violazione di quanto disposto o accertato dal giudice che ha disposto la rimessione nei termini
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