Cassazione Penale, Sentenza n. 18833/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 316-ter c.p. per aver indebitamente percepito indennità NASPI superiore a euro 6.000, omettendo di dichiarare l'inizio di nuova attività lavorativa. Due motivi principali: (1) la NASPI sarebbe una prestazione assicurativa di natura assistenziale e non rientrerebbe nella nozione di "contributo" o finanziamento pubblico rilevante ai fini dell'art. 316-ter; (2) l'ammissibilità del reato dovrebbe valutarsi sul singolo rateo percepito (confronto con la soglia di euro 3.999,96) e non sulla somma complessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la NASPI sia una provvidenza pubblica erogata dall'INPS e, quindi, rientri tra le erogazioni pubbliche rilevanti ai fini dell'art. 316-ter c.p. Ha altresì condiviso l'orientamento secondo cui, quando le erogazioni sono distribuite in rate e derivano da un'unica condotta iniziale (omissione), si configura un unico reato a consumazione frazionata, il cui momento consumativo coincide con la cessazione delle erogazioni: di conseguenza l'entità indebita va valutata nel suo complesso. Poiché l'importo complessivamente riscosso supera la soglia prevista, la vicenda rientra nella fattispecie penale (primo comma) e non nella sola violazione amministrativa (secondo comma). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma si applica alle erogazioni pubbliche (incluse le indennità di disoccupazione come la NASPI) ottenute mediante false dichiarazioni o omissioni. Quando l'erogazione è rateale ma conseguente a un'unica condotta, si considera l'ammontare complessivo per verificare se superi la soglia tra illecito amministrativo e illecito penale; il momento consumativo può coincidere con la cessazione delle erogazioni
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Consente, in determinate condizioni e per le normative emergenziali indicate, la trattazione del procedimento senza l'intervento della parti; richiamata per giustificare il procedimento in Cassazione senza udienza con le parti
Norme che hanno prorogato/disciplinato la facoltà di trattare alcuni ricorsi senza l'intervento delle parti (richiamate per la procedura adottata nel caso)
Massime di principio
- Le prestazioni di natura assistenziale erogate da enti pubblici (es. NASPI) possono rientrare nella nozione di erogazione pubblica soggetta all'art. 316-ter c.p. se percepite grazie a dichiarazioni false o omissioni.
- Quando le prestazioni sono corrisposte in rate a seguito di un'unica condotta omissiva iniziale, il reato può essere considerato consumato in modo frazionato ma unitario: per verificare la rilevanza penale si valuta la somma complessiva al termine delle erogazioni.
- La distinzione tra illecito amministrativo e reato ai sensi dell'art. 316-ter va operata confrontando la soglia prevista con l'ammontare totale indebitamente percepito, non con il singolo rateo, se sussistono le condizioni di unitarietà della condotta e di erogazione rateale.
- Il momento consumativo, ai fini della configurazione e della sanzionabilità, può coincidere con la cessazione delle erogazioni quando queste derivano da una iniziale condotta omissiva o fraudolenta.
- In ricorsi in Cassazione, l'orientamento giurisprudenziale e i precedenti di Sez. 6 sono rilevanti per interpretare l'applicazione dell'art. 316-ter alle indennità di disoccupazione; la mancata accoglienza del ricorso può comportare il rigetto e l'imposizione delle spese processuali.
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