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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07148/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata la decisione di merito, che resta ferma quanto all'affermazione di penale responsabilità e al mancato riconoscimento dell'attenuante invocata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di appello deducendo un solo motivo di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità penale e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. Il ricorso mira, sostanzialmente, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, lamentando in fatto l'erroneità della ricostruzione dei giudici di merito. La Corte rileva però che tali doglianze erano già state esaminate e respinte in appello con argomenti logici e giuridici corretti e che il ricorso non individua specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Vengono richiamati, a sostegno dell'affermazione di responsabilità, plurimi elementi convergenti di prova: chiamate in correità dei coimputati, tabulati telefonici acquisiti e il riconoscimento della ricorrente da parte di una potenziale vittima.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    La doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante viene ritenuta infondata perché proposta insieme a censure di merito dirette a sollecitare una rivalutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente prospettata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, se non vengono dedotti specifici travisamenti delle risultanze processuali.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze di fatto già esaminate e respinte in appello con motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • L'affermazione di responsabilità può essere sorretta da un quadro probatorio plurimo e convergente, costituito anche da chiamate in correità, dati telefonici e riconoscimento della persona offesa o di una potenziale vittima.
  • Il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non può essere utilmente censurato in cassazione mediante una generica critica alla valutazione delle prove se la doglianza non individua vizi specifici della motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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