Cassazione Penale, Sentenza n. 37638/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Napoli del 4 giugno 2025 aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Torre Annunziata il 23 maggio 2025. Il difensore ha articolato due motivi principali: 1) criticava la fondatezza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di reiterazione (artt. 125 e 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che la cessazione dalla carica di Sindaco e l'insediamento di un commissario prefettizio rendono improbabile la reiterazione, e richiamando il principio che il mero esercizio precedente di funzioni pubbliche non giustifica automaticamente una prognosi sfavorevole senza una permanente posizione soggettiva che renda probabile future condotte illecite; 2) censurava la sussistenza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio (artt. 125 e 274, comma 1, lett. a) c.p.p.), deducendo che il pericolo non è concreto né attuale perché: a) era stata acquisita copia forense del telefono, neutralizzando la possibilità di cancellazioni a distanza; b) l'ipotesi che il ricorrente, tramite fiduciari, induca vittime a ritrattare è meramente congetturale e priva di riscontri oggettivi.
La decisione
Il difensore ha dichiarato formalmente la rinuncia al ricorso con PEC ricevuta il 21 settembre 2025, motivando la rinuncia con la sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la finalità perseguita con il gravame fosse stata concretamente attuata dalla sostituzione della misura. La Corte ha inoltre ritenuto che la dichiarazione di rinuncia sia atto formale, irrevocabile e recettizio, posto nelle forme previste (richiamando la giurisprudenza), e ha seguito l'orientamento secondo cui, in ipotesi di inammissibilità determinata da rinuncia non imputabile al ricorrente, il rinunciante deve essere sollevato da ogni conseguenza sfavorevole inerente al regolamento delle spese di processo, includendo sia la sanzione a favore della Cassa per le ammende sia le spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al requisito delle esigenze cautelari generali, ossia pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio. La Corte ha esaminato la sua applicazione nei controlli sulla persistenza della pericolosita e sulla concretezza del pericolo di inquinamento.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che individua tra le esigenze cautelari il pericolo di reiterazione. Il ricorrente contestava l'applicazione al caso concreto in ragione della cessazione dalla carica; la Corte non ha deciso il merito perché il ricorso è stato reso inammissibile per rinuncia.
art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma che individua tra le esigenze cautelari il pericolo di inquinamento probatorio. Il ricorso deduceva mancanza di concretezza e attualità del rischio; la Corte ha valutato tali censure ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 319-quater cod. proc. pen.
Articolo richiamato nella contestazione del reato (induzione indebita). Nel testo il motivo evidenzia la tesi che la cessazione dalla carica renda meno probabile la reiterazione del reato; la Corte però non ha pronunciato sulla fondatezza sostanziale della censura.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato come condizione dell impugnazione relativa all interesse ad impugnare. La Corte lo usa per motivare la declaratoria di inammissibilita sopravvenuta per carenza di interesse.
Richiamato in relazione alla trasmissione telematica degli atti e della dichiarazione di rinuncia per via PEC.
Citazione presente nel testo relativa alla forma della dichiarazione di rinuncia del difensore; la Corte ritiene la rinuncia valida e rituale. Nota: la numerazione come riportata nel testo appare non standard ma la Corte si riferisce alla normativa sulla forma e efficacia della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia all impugnazione effettuata formalmente dal difensore, correttamente notificata/trasmessa, rende inammissibile il ricorso e può determinare la sopravvenuta carenza di interesse dell impugnante quando la finalità del gravame si sia realizzata nel frattempo.
- La sostituzione di una misura custodiale con un provvedimento meno afflittivo (per es. arresti domiciliari) può assorbire la finalità dell impugnazione e determinare perdita dell interesse a proseguire il giudizio di censura.
- La dichiarazione di rinuncia resa dal difensore è atto formale, irrevocabile e recettizio; se la rinuncia non è imputabile al ricorrente la Corte, secondo l orientamento seguito, esclude l irrogazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa per le ammende e l addebito delle spese processuali al rinunciante.
- Nei reati contro la Pubblica Amministrazione la mera cessazione dalla carica non esclude automaticamente la possibilità di misure cautelari per pericolo di reiterazione: occorre valutare la persistenza di una posizione soggettiva che renda probabile la commissione di nuovi delitti dello stesso tipo.
- Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere concreto e attuale: elementi oggettivi che neutralizzino il rischio (per es. acquisizione forense di dispositivi) riducono la probabilità di accertamento del rischio, mentre ipotesi meramente congetturali non bastano.
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