Ordinanza n. 109/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento del Comune di Mondragone - Area VII Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Demanio, SUAP, prot. n. 57523/25 del 24.10.2025 (notificato in pari data), a firma del Responsabile dell'U.O. 3 Arch. Mattia Sorgente e del Responsabile dell'Area VII Arch. Gioacchino Rosario De Michele, recante “Diniego al rilascio del permesso di costruire P.E. n. 387/2025” relativo alla realizzazione di un fabbricato bifamiliare in località Levagnole, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, ivi compreso il preavviso di diniego prot. n. 45074 del 13.08.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire relativo alla realizzazione di un fabbricato bifamiliare, nonché il relativo preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale al rilascio del permesso di costruire, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Tra le censure esaminate in sede cautelare vi era la denunciata inconciliabilità tra due numeri di protocollo riferiti a ipotetiche istanze di permesso di costruire menzionate dal Comune, deducendosi da tale discordanza l'equivocità della motivazione del diniego e, quindi, l'illegittimità dell'atto. I ricorrenti hanno inoltre dichiarato di non avere presentato altre domande in materia edilizia.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Quanto al fumus del primo motivo, il Collegio ha ritenuto che la discordanza tra i numeri di protocollo delle ipotetiche istanze non rendesse equivoca la motivazione del diniego: l'atto identificava correttamente sia i ricorrenti quali istanti sia la domanda effettivamente respinta, individuata dal protocollo n. 34695 e dalla pratica edilizia P.E. 387/2025. La dichiarazione dei ricorrenti secondo cui non avevano presentato altre domande edilizie confermava ulteriormente l'inequivocabilità dell'atto. Non risultano adottate statuizioni definitive sul merito. Spese compensate, con formula di nulla spese.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, in particolare la necessità di un pregiudizio grave e irreparabile e la valutazione sommaria delle censure dedotte.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo richiede la ravvisabilità di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale requisito la domanda deve essere rigettata, anche senza una compiuta definizione del merito.
- Una discordanza meramente formale tra numeri di protocollo richiamati nella motivazione di un diniego edilizio non determina di per sé l'illegittimità dell'atto quando il destinatario, l'oggetto della domanda e la pratica effettivamente respinta risultino comunque identificabili senza equivoci.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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