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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07891/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equo tale importo in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 13/02/2025. Dal testo emerge che le censure investivano la ricostruzione del fatto, la valutazione del materiale probatorio e, in particolare, l'affermazione del concorso del ricorrente nella cessione di sostanza stupefacente. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano inammissibili perché dirette a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del merito, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e adeguata, anche perché resa per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, trattandosi di censure reiterative e non nuove.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che mirino esclusivamente a una nuova ricostruzione del fatto o a una diversa valutazione delle prove, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
  • È legittima la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado quando l'appello riproponga doglianze già esaminate e disattese e non introduca elementi di novità idonei a incrinare il percorso argomentativo recepito.
  • Se la motivazione del giudice di merito è congrua, coerente e priva di vizi logici, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile in cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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