Cassazione Civile, Ordinanza n. 33027/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata per violazione dell'art. 7, comma 1, allegato 1, punto 2, del d.lgs. n. 151/2007. Un trasgressore persona fisica e una società indicata come obbligata in solido impugnavano il provvedimento; il giudice di pace annullava la sanzione nei confronti del conducente/trasgressore e la confermava nei confronti della società. In appello, il Tribunale di Lodi accoglieva il gravame della società, ritenendo che, esclusa la responsabilità del trasgressore, venisse meno anche quella dell'obbligato solidale, perché la solidarietà ex art. 6 l. n. 689/1981 avrebbe natura accessoria e di garanzia. L'ATS ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. n. 689/1981, sostenendo che il Tribunale si fosse discostato dall'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'autore materiale della violazione e non dipende dall'accertamento della sua responsabilità personale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'ATS. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Lodi e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata è stata quindi annullata perché il giudice di appello aveva erroneamente subordinato la responsabilità dell'obbligato solidale alla permanenza della responsabilità del trasgressore. La Corte ha ribadito che, ai fini della sanzione amministrativa, la solidarietà ex art. 6 l. n. 689/1981 non ha solo funzione di garanzia, ma anche di deterrenza generale, e che l'individuazione dell'autore materiale non è requisito di legittimità dell'ingiunzione nei confronti dell'obbligato solidale.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, allegato 1, punto 2, d.lgs. n. 151/2007
Norma violata alla base dell'ordinanza-ingiunzione; la Corte non ne approfondisce il contenuto, essendo centrale solo il profilo della responsabilità solidale.
La solidarietà prevista dalla norma nelle sanzioni amministrative non è meramente accessoria o di garanzia, ma comporta un'obbligazione autonoma del corresponsabile solidale, funzionale anche a finalità pubblicistiche di deterrenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'obbligato solidale ex art. 6 l. n. 689/1981 è autonoma rispetto a quella del trasgressore e non viene meno per il solo fatto che la responsabilità personale dell'autore materiale non sia stata accertata o sia stata esclusa.
- La solidarietà prevista dalla legge n. 689/1981 assolve non solo una funzione di garanzia patrimoniale, ma anche una funzione pubblicistica di deterrenza verso tutti i soggetti che abbiano contribuito a rendere possibile la violazione.
- L'ordinanza-ingiunzione nei confronti dell'obbligato solidale non richiede, quale requisito di legittimità, la preventiva e necessaria individuazione o condanna dell'autore materiale dell'illecito, quando il corresponsabile sia comunque identificabile ai sensi dell'art. 6 l. n. 689/1981.
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