Cassazione Penale, Sentenza n. 17864/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Procura ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'appello cautelare proposto contro la parziale revoca del decreto di sequestro preventivo relativo al "Resort Giglio di Mare". Il sequestro era stato disposto per reati quali lottizzazione abusiva, abusi edilizi, falso in atto pubblico e reati paesaggistici/ambientali, con finalità anche di confisca. Il ricorso contestava in particolare: (a) la valutazione dell'apparato grafico e documentale relativo al blocco centrale e ai cosiddetti "miniappartamenti" (presunta anteriorità al 1/9/1967; incongruenze tra grafici della licenza edilizia n.226/1968 e la pratica della Soprintendenza del 14/2/1968); (b) la sussistenza del legittimo affidamento dell'indagato sulla preesistenza di tali opere e sulla legittimità del permesso di costruire n.29/2019; (c) l'istruttoria e la motivazione relative agli immobili oggetto di condono (contestata omessa o insufficiente valutazione delle variazioni volumetriche accertate con sopralluogo del 16/3/1991 e delle discrepanze tra istanza del 1986 e integrazione del 2017; legittimità dell'affidamento in presenza di supplliese discrasie tecniche). La Procura deduceva violazione di legge e difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione richiama il principio secondo cui, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; ciò implica che molte delle doglianze (che attengono alla valutazione di merito, valutazione documentale o a contrapposizione di elementi tecnici) non sono proponibili in Cassazione. La Corte ha richiamato altresì la pronuncia di annullamento precedente (Sez. 3, n. 37400 del 15/10/2025) per delimitare i profili decisionali, ma ha ritenuto che il Tribunale, in sede di rinvio, abbia in concreto colmato le lacune motivazionali e abbia espresso un iter logico-giuridico percepibile circa: 1) l'incomparabilità dei grafici a causa della incertezza su quali elaborati fossero formalmente a supporto della licenza 226/1968; 2) la valutazione del legittimo affidamento sulla base della documentazione e delle fotografie; 3) la valutazione tecnico-scientifica (sopralluogo 1991 e analisi tecnico-peritale) riguardo alle variazioni volumetriche e ai criteri di calcolo tra istanza 1986 e integrazione 2017. Molte censure della Procura sono state ritenute ricadere nel sindacato di merito, oppure genericamente formulate e quindi non ammissibili ex art. 325 c.p.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e resta confermato l'esito favorevole al resistente (revoca parziale del sequestro come statuita in sede di appello cautelare).
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen. (appello cautelare)
Norma che disciplina l'appello cautelare; con riferimento a questa normativa è stato proposto l'appello originario dalla Procura e valutata la revoca parziale del sequestro.
Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali ai soli casi di "violazione di legge" (compresi errores in iudicando/procedendo e vizi motivazionali radicali). La Corte ha applicato questo principio per escludere l'esame di doglianze di merito.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il vincolo di sintesi nell'enunciazione dei motivi di ricorso; indicato come limite procedurale nella esposizione delle censure.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Principio secondo cui la Corte di cassazione non svolge nuovo esame di merito; evocato implicitamente per escludere censure che chiedono una rivalutazione fattuale o documentale.
legge n. 47 del 1985 (condono edilizio)
Individua la disciplina del condono edilizio e la data di riferimento per la condonabilità delle opere; nella pronuncia è rilevante la decorrenza del 1 ottobre 1983 quale termine per verificare la condonabilità di interventi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 25932/2008 e altre)
Richiamata per il principio che il vizio di motivazione è rilevante in cassazione quando l'apparato argomentativo sia del tutto mancante o privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza; la Corte ha usato questi precedenti per delimitare l'ambito dell'esame.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge ex art. 325 c.p.p.: le doglianze che consistono in rivalutazioni di merito, in contestazioni tecniche o in semplici critiche alla valutazione probatoria sono in genere inammissibili.
- Quando una pronuncia di annullamento rinvia la causa al giudice di merito, il giudice chiamato a decidere sul rinvio deve affrontare e colmare le lacune motivate segnalate dalla Cassazione; se tale integrazione motivazionale è percepibile, ulteriori contestazioni di fatto non sono rimediabili in Cassazione.
- Il principio del legittimo affidamento del privato sulla regolarità di opere edilizie è rilevante ma la sua affermazione richiede motivazione puntuale fondata su elementi documentali concreti (licenze, pratiche amministrative, fotografie, planimetrie): una affermazione apodittica del giudice può essere censurata, ma la contestazione deve essere formulata come violazione di legge per essere valutata in Cassazione.
- Divergenze tecniche tra tavole grafiche, planimetrie o copie documentali costituiscono questioni tecniche che tendono a rientrare nel sindacato di merito; la parte che lamenta falsità o incongruenze deve indicare vizi di diritto o di procedimento per rendere la censura cassabile.
- Le questioni di condonabilità richiedono attenzione alla data di sbarramento prevista dalla normativa (qui: 1/10/1983 per la legge n.47/1985): l'accertamento di variazioni volumetriche e l'interpretazione dei criteri di calcolo sono, tuttavia, spesso affidati a valutazioni tecnico-peritali che la Cassazione non riesamina se non è dimostrata violazione di norme.
- Nella formulazione del ricorso in Cassazione è essenziale il confronto diretto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; motivi generici o non comparati con l'argomentazione del giudice di merito rischiano l'inammissibilità.
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