Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23222/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 424 c.p. (incendio doloso/danneggiamento con incendio) contestando: carenza e illogicità della motivazione della Corte d'appello di Salerno in ordine all'adeguamento al precedente ordine di rinvio della Cassazione; mancata valutazione/difesa delle censure difensive (assenza di individuazione dell'autore materiale, incongruenze tra riprese video e deposizioni, incertezza sulla targa e sulla identificazione del conducente, attendibilità della teste Rotunno e possibile interesse a mentire, insussistenza del movente); la mancata prova del concorso nel reato (contestazione che il ruolo di conducente non abbia rilevanza causale), la sproporzione della pena inflitta e il rigetto della sospensione condizionale; la mancata applicazione dell'attenuante ex art. 114 c.p.; la mancata assoluzione per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Sono stati inoltre sollevati motivi aggiunti che ripropongono le stesse censure con riferimento ai criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., alla doglianza per carenza motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., e all'inosservanza degli esiti del rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua maggior parte, dichiarando inammissibili alcuni motivi e infondati gli altri. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Salerno avesse motivato in modo congruo e non viziato la conferma della responsabilità penale dell'imputato, valorizzando compiutamente deposizioni testimoniali e immagini di videosorveglianza (individuazione della Ford Fiesta targa CZ931VK, individuazione dello Iannicella come conducente per uso abituale del veicolo e ammissione, visione del filmato con l'esecutore materiale che scende con una tanica, e tentativo di ottenere falso alibi tramite la Rotunno). La Cassazione ha affermato che non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione del merito delle prove salvo illogicità manifesta, che qui non ricorreva; ha altresì ritenuto legittime le valutazioni sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità, sul mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p., e sulla misura della pena e sul rifiuto della sospensione condizionale, fondate su considerazioni non manifestamente illogiche (gravità del danno e precedenti per reati in materia di stupefacenti). In definitiva il rigetto del ricorso conferma la condanna impugnata.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    Norma che definisce il reato di incendio (danneggiamento con incendio) contestato all'imputato; la Corte ha ritenuto provato il fatto in base agli elementi istruttori.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi di motivazione; la Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione del merito probatorio e ha escluso vizi manifesti tali da giustificare annullamento.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la valutazione effettuata dai giudici di merito fosse conforme ai canoni di razionalità e non suscettibile di revisione in cassazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito che ha escluso la non punibilità per la gravità e il pericolo dell'incendio su strada pubblica.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la determinazione della pena operata dai giudici di merito.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante per la partecipazione minore o marginale; la Corte ha giudicato corretta la valutazione di merito che ha escluso l'attenuante, ritenendo determinante il contributo attribuito al conducente per aver accompagnato e recuperato l'esecutore materiale.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove di merito: per ottenere l'annullamento per vizio motivazionale occorre dimostrare omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e decisive nella motivazione, non semplici alternative interpretative.
  • Quando vi è una doppia conforme (sentenza di primo grado e sentenza d'appello concordi), le argomentazioni si considerano saldate in un unico corpo motivazionale e il giudice di rinvio può rimettersi agli argomenti del primo grado purché integri o rielabori criticamente il materiale istruttorio.
  • Le prove indiziarie combinate (deposizioni testimoniali, filmati di videosorveglianza, riscontri investigativi e comportamenti come tentativi di procurare un alibi) possono, se valutate con coerenza, raggiungere il grado di certezza richiesto; per contrastarle è necessario indicare elementi concreti che ne minino l'attendibilità o la connessione logica.
  • La qualificazione della partecipazione (concorso) richiede elementi che consentano di ritenere l'accordo o la consapevolezza dell'azione delittuosa; il mero ruolo di conducente non è automaticamente escluso come contributo rilevante, ma va valutato nel quadro fattuale complessivo.
  • Le decisioni sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti e sui benefici (sospensione condizionale) sono rimessi alla discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o arbitrarie, o se la motivazione è del tutto carente.
  • Per ottenere l'assoluzione per particolare tenuità ex art. 131-bis è necessario dimostrare che ricorrono tutti i presupposti richiesti (esiguità offensiva, modesta soggettività, ecc.); l'esistenza di rischio per la pubblica incolumità o danno significativo esclude la tenuità.
  • Se si contesta l'identificazione attraverso riprese video, è importante indicare con precisione i frame, la qualità tecnica delle immagini e la mancanza di correlazioni probatorie (es. assenza di riscontri testimoniali o tecnici) per dimostrare l'insufficienza dell'evidenza visiva.
  • Le eccezioni su tabulati telefonici e accertamenti tecnici richiedono proposte concrete di indagini alternative o di carenze tecniche specifiche; semplici rilievi generici sulla loro inutilità raramente bastano a scalfire una valutazione motivata dei giudici di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.