Cassazione Civile, Ordinanza n. 36289/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il motivo del ricorso principale inammissibile per difetto di interesse, perché anche un eventuale accoglimento non avrebbe eliminato la decisione impugnata, sorretta da una ratio autonoma e non contestata. Di conseguenza ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale, proposto in via condizionata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui veniva contestata la violazione dell'art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165 del 2001, per avere conferito a un avvocato, ricercatore universitario presso l'Università del Salento, un incarico professionale senza preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. L'opposizione proposta dai destinatari della sanzione era stata accolta in primo grado e poi confermata in appello. In cassazione l'Agenzia delle Entrate denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. n. 165 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost., sostenendo che la successiva autorizzazione 'ora per allora' non poteva eliminare la violazione già consumata. La Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata si fondava anche su un'altra autonoma ratio decidendi, non censurata: l'assenza dell'elemento soggettivo della violazione, poiché il soggetto che conferiva l'incarico ignorava che il professionista fosse un dipendente pubblico.
Norme richiamate
art. 53, comma 9, d.lgs. n. 165/2001
La censura riguardava la necessità della preventiva autorizzazione per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici; la Corte non entra nel merito della questione sostanziale perché decide sull'inammissibilità per mancata censura di una ratio autonoma.
art. 53, commi 7 e 9, d.lgs. n. 165/2001
Richiamati come parametro della dedotta violazione; il ricorso sosteneva che l'autorizzazione successiva non potesse sanare l'illecito, ma la Corte non si pronuncia sul punto nel merito.
artt. 97 e 98 Cost.
Evocati a sostegno della tesi dell'Agenzia sulla disciplina degli incarichi dei pubblici dipendenti; non costituiscono però la base della decisione, che è processuale.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio autonoma comporta l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse.
- L'accoglimento del ricorso è precluso se, anche eliminando la censura proposta, la decisione resterebbe comunque fondata su una motivazione autonoma non investita dall'impugnazione.
- Il ricorso incidentale proposto in via condizionata resta assorbito quando il ricorso principale viene rigettato o dichiarato inammissibile per ragioni assorbenti.
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