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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34798/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 10/03/2022 che aveva rigettato la loro richiesta di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. finalizzata a poter contro-esaminare le persone offese escusse nell'udienza del 16/12/2021. Il difensore non aveva partecipato all'udienza sostenendo che la sua assenza era dovuta a caso fortuito o forza maggiore: dopo il differimento dell'udienza originaria (15/04/2021) per legittimo impedimento, il difensore aveva ricevuto informazione, presso gli sportelli Tiap del Tribunale, che il rinvio era al 15/12/2021, mentre in realtà l'udienza era stata tenuta il 16/12/2021; inoltre la data del 16/12 non risultava inserita sul sito del Tribunale. Sulla base di ciò è stata invocata la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che le circostanze addotte non costituiscono caso fortuito o forza maggiore ai fini dell'art. 175 c.p.p., poiché la forza maggiore richiede un impedimento assoluto, esterno e invincibile che renda vano ogni sforzo per superarlo. Qui il difensore, con normale diligenza, avrebbe potuto informarsi presso la cancelleria e dal verbale conoscere la data effettiva della prosecuzione e partecipare all'udienza. È stato altresì ricordato che non sussiste l'obbligo di comunicare la nuova data al difensore nelle condizioni riferite. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Decisione resa il 28 giugno 2022.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La norma regola la restituzione in termini per il difensore assente: la Corte interpreta che la forza maggiore necessaria per l'applicazione dell'art. 175 debba essere un impedimento assoluto, esterno e invincibile, che renda impossibile l'uso dei mezzi previsti dal rito per adempiere all'obbligo processuale.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al rigetto della richiesta di trattazione orale: i ricorsi esaminati in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 non prevedono trattazione orale.

  • Sez. 3, n. 1716 del 16/04/1997, Rv. 208045

    Giurisprudenza richiamata per definire la nozione di forza maggiore: essa deve essere un impedimento assoluto, esterno e invincibile, che impedisca l'uso dei mezzi a disposizione.

  • Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Rv. 232906

    Giurisprudenza che conferma l'esclusione dell'obbligo di comunicare al difensore la data del rinvio nelle circostanze simili a quelle del caso in esame.

  • Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, Rv. 233419

    Giurisprudenza che indica lo standard di 'normale diligenza' richiesto al difensore: l'uso degli strumenti messi a disposizione (ad es. richiesta di informazioni in cancelleria, consultazione del verbale) sarebbe stato sufficiente per conoscere la data dell'udienza.

Massime di principio

  • Per ottenere la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. è necessario dimostrare un impedimento assoluto, esterno e invincibile; semplici difficoltà organizzative o informazioni errate fornite da terzi non sono di per sé sufficienti.
  • Il difensore è tenuto a una normale diligenza: deve utilizzare gli strumenti previsti (consultare il verbale, rivolgersi alla cancelleria, controllare gli elenchi ufficiali) per verificare la data delle udienze.
  • Non sussiste, in linea di principio, un obbligo per il giudice di notificare personalmente al difensore la data di rinvio quando il difensore poteva accertarla con mezzi ordinari.
  • La mancata partecipazione del difensore per responsabilità organizzative o per informazioni contrastanti ricevute da sportelli terzi può comportare l'inammissibilità del rimedio e l'addebito delle spese processuali e di eventuali sanzioni pecuniarie.
  • In situazioni simili è consigliabile documentare immediatamente ogni tentativo di informazione (richieste alla cancelleria, consultazioni degli elenchi ufficiali) e, se possibile, conservare prove dell'errore di terzi per sostenere l'eccezionalità dell'impedimento.

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