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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21812/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte di appello non avrebbe riconosciuto: 1) l'esimente della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); 2) le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); 3) l'attenuante prevista dall'art. 4, comma 3, legge 110/1975 (richiamata insieme all'art. 75, comma 3, legge 110/1975); 4) l'ammissione a pene sostitutive ai sensi dell'art. 20-bis c.p.. Il fatto materiale era il porto ingiustificato di un coltello multiuso con lama di 8 cm, trovato occultato nella tasca del giubbotto durante un controllo di polizia a Lecce il 21/11/2020; l'imputato risultava ferito al mento, in stato di alterazione psico-fisica e con numerosi precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del giudice di merito che, sulla base delle emergenze probatorie (sequestro del coltello da parte degli agenti, stato di alterazione dell'imputato, ferita al mento, assenza di giustificazioni e precedenti penali), ha legittimamente escluso l'esimente per particolare tenuità, il riconoscimento delle attenuanti generiche, l'attenuante prevista dalla legge n.110/1975 e l'accesso alle pene sostitutive (per prognosi negativa sulla personalità e sul rischio di inadempimento delle prescrizioni). Confermate pertanto la condanna di primo grado (6 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, più spese) e la sentenza di appello che l'aveva confermata; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2

    Norma invocata per l'integrazione del reato relativo al porto di arma da taglio; applicata per la configurazione del reato nei confronti dell'imputato.

  • codice penale, art. 131-bis

    Richiamata in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; esclusa alla luce della valutazione complessiva degli elementi concreti (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo/danno) e della pericolosità dell'arma.

  • codice penale, art. 62-bis

    Richiamata con riferimento alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la posizione personale e i precedenti dell'imputato non giustificassero il riconoscimento delle attenuanti.

  • legge n.110/1975, art. 75, comma 3

    Richiamata come norma collegata alla valutazione della lieve entità della condotta in materia di armi; la Corte ha escluso l'attenuante per le caratteristiche offensive del coltello e l'assenza di giustificazioni.

  • codice penale, art. 20-bis

    Richiamato con riferimento alle pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte di merito ha formulato una prognosi negativa sulla personalità dell'imputato, motivazione ritenuta corretta dalla Cassazione.

  • codice penale, art. 133, comma 1

    Richiamato come criterio per la valutazione congiunta delle circostanze (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) ai fini della valutazione della tenuità del fatto.

  • Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016 (Tushaj)

    «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo»

    Il principio è stato applicato per escludere la particolare tenuità: la valutazione complessiva dei fatti (arma con lama di 8 cm, assenza di giustificazioni, stato di alterazione, precedenti) non consente di qualificare il fatto come di particolare tenuità.

  • Sez. 1, n. 1305 del 02/10/1998 (Maffei)

    «Il coltello comunemente detto 'multiuso' è dotato, oltre ad altri strumenti, di una lama appuntita e tagliente e quindi deve considerarsi come strumento da punta e da taglio del quale è vietato il porto senza giustificato motivo. Il fatto che sia dotato anche di altri strumenti finalizzati a scopi 'pacifici' ed innocui rende tuttavia assai più agevole la giustificazione in merito al porto del coltello nel corso di un viaggio, o di una vacanza, o di una gita in ambienti ove gli strumenti incorporati nel coltello possano rivelarsi utili, senza che tuttavia la giustificazione possa ricavarsi dal solo fatto che il coltello ha più strumenti incorporati e sia destinato a più usi»

    Usato per sostenere che il coltello multiuso, avendo lama affilata, è in linea di principio vietato se portato senza giustificato motivo; nel caso concreto non è stata fornita alcuna giustificazione adeguata.

  • Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024 (Peluso)

    «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, non può argomentare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni da parte dell'imputato facendo esclusivo riferimento ai suoi precedenti penali, ma può trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero di essi, oltre che dall'epoca di commissione degli illeciti»

    Richiamato per precisare i limiti della motivazione nella negazione delle pene sostitutive; la Corte di merito ha motivato la prognosi negativa con riferimento a natura, numero ed epoca dei precedenti, motivo ritenuto sufficiente dalla Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti quando la sentenza di merito è logicamente e argomentativamente coerente e ancorata alle emergenze probatorie.
  • L'esimente della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione complessiva e congiunta di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; la presenza di un'arma con lama di rilevante capacità offensiva e di altri elementi (assenza di giustificazioni, stato di alterazione, precedenti) rende difficilmente configurabile la tenuità.
  • Le attenuanti generiche non sono una mera concessione discrezionale: devono emergere situazioni personali o fattuali tali da richiedere un trattamento sanzionatorio più mite; una personalità con precedenti significativi può escluderne il riconoscimento.
  • Il porto di un coltello multiuso con lama appuntita è vietato senza giustificato motivo; la giustificazione non può derivare dal solo fatto che l'oggetto è multiuso, ma deve risultare da circostanze concrete (es. viaggio, lavoro, attività che giustifichino il porto).
  • Per il diniego delle pene sostitutive il giudice deve motivare la prognosi; non può basarsi esclusivamente sui precedenti, ma può tener conto della loro natura, numero ed epoca per valutare la personalità e il rischio di inadempimento.

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