Ordinanza n. 1165/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14415/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 14415/2024
Esito
La controversia
L’impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 14415/2024, nell’ambito di una controversia relativa a un elenco di beneficiari di agevolazioni, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado. Dal testo dell’ordinanza non risultano indicati i motivi specifici dell’appello. Nel corso del giudizio, l’appellante ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nell’elenco dei beneficiari delle agevolazioni, qualificati come controinteressati, mediante pubblici proclami.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a. Ha onerato l’appellante di pubblicare, a proprie spese ed entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, sul sito web del Ministero del Turismo, con la collaborazione necessaria del Ministero, il ricorso in appello, la sentenza di primo grado, l’ordinanza e un avviso recante l’individuazione dei controinteressati. L’appellante dovrà depositare nel fascicolo processuale, entro i quindici giorni successivi, la prova dell’avvenuta pubblicazione. Gli atti dovranno restare pubblicati sul sito del Ministero fino alla definizione del giudizio. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 2 luglio 2026; non è stata ancora adottata una decisione sul merito dell’appello.
Norme richiamate
Consente l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando ciò sia disposto dal giudice; nel caso concreto è stato utilizzato per coinvolgere i controinteressati individuati nell’elenco dei beneficiari.
Costituisce la base processuale per le modalità speciali di notificazione mediante pubblici proclami disposte dal giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando il giudizio amministrativo coinvolge una pluralità di controinteressati individuabili attraverso un elenco di beneficiari di agevolazioni, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.
- L’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere eseguita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione degli atti essenziali del giudizio e di un avviso recante l’individuazione dei controinteressati, con successivo deposito della prova della pubblicazione nel fascicolo processuale.
- Il giudice può porre a carico della parte appellante le spese e gli adempimenti necessari per l’integrazione del contraddittorio, prescrivendo anche il termine di pubblicazione degli atti sino alla definizione del giudizio.
Come è indicizzato
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