Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 30613/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/09/2025. Il testo indica tre censure: con il primo motivo lamentava una nullità dell'ordinanza di revoca dell'ammissione delle prove emessa in primo grado; con il secondo censurava il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che i profili valorizzati dai giudici di merito non fossero idonei a escludere la causa di non punibilità; con il terzo contestava la determinazione della pena, ma il ricorso non specifica ulteriormente in che termini. La Corte rileva che la pena era stata applicata nel minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte di appello aveva correttamente sanato la nullità dell'ordinanza di revoca dell'ammissione delle prove, motivando sulla manifesta irrilevanza delle prove orali non assunte. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché gli elementi relativi al comportamento dell'imputato e alle ragioni del diniego di una misura alternativa alla detenzione erano stati usati come indici della personalità complessiva e dunque correttamente valorizzati ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto. Il terzo motivo è stato dichiarato generico, poiché la pena risultava già determinata nel minimo. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando l'atteggiamento complessivo dell'imputato e la sua personalità, quando tali elementi emergano come indici negativi rilevanti; non è corretto confondere tale valutazione con quella compiuta ai fini del diniego di una misura alternativa alla detenzione, se il giudice di merito li utilizza come parametri della non meritevolezza della causa di non punibilità.

  • cod. pen.

    Richiamo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • La sanatoria in appello di una nullità relativa all'ordinanza che revoca l'ammissione di prove è legittima quando il giudice motiva in modo adeguato sulla manifesta irrilevanza delle prove orali non assunte.
  • In sede di legittimità non è censurabile la motivazione con cui il giudice di merito reputi superflue le prove orali, se la motivazione sulla loro irrilevanza è congrua e sorretta da apprezzamento di merito.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudice può valorizzare il comportamento complessivo dell'imputato e la sua personalità come indici ostativi alla particolare tenuità del fatto.
  • È manifestamente infondato il motivo che contesti la determinazione della pena quando risulti che la sanzione sia stata applicata nel minimo edittale e non siano indicate specifiche censure sul quantum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.