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Sentenza

Sentenza del 21/05/2018 n. 2326 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Iva - Rimborsi - Omessa dichiarazione annuale - Effetti - Adesione all'avviso di accertamento - Efficacia tombale - Preclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva di avere diritto al rimborso dell'IVA versata sugli acquisti, dimostrabile anche attraverso la contabilità d'impresa e altra documentazione, nonostante l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA. La controversia riguardava inoltre gli effetti dell'adesione del contribuente all'avviso di accertamento, nel quale il debito d'imposta era stato quantificato senza riconoscere un contestuale credito IVA.

La decisione

La pretesa di rimborso è stata ritenuta preclusa. In caso di omessa dichiarazione annuale IVA, l'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 consente di computare in detrazione soltanto i versamenti e le imposte detraibili risultanti dalle dichiarazioni periodiche previste dagli artt. 27 e 33; l'IVA sugli acquisti non può quindi essere dedotta sulla base della sola contabilità o di altra documentazione. Inoltre, l'adesione all'avviso di accertamento, che non riconosceva il credito IVA, ha efficacia definitiva e preclude successive richieste di rimborso: tale adesione ha efficacia "tombale".

Norme richiamate

  • Art. 55 del d.P.R. n. 633/1972

    In caso di omessa dichiarazione annuale IVA sono computati in detrazione solo i versamenti eseguiti e le imposte detraibili risultanti dalle dichiarazioni periodiche.

    L'omessa dichiarazione annuale consente l'accertamento induttivo e limita la detrazione dell'IVA sugli acquisti a quella risultante dalle dichiarazioni periodiche; non è sufficiente dimostrare il credito tramite la contabilità d'impresa o altra documentazione.

  • Artt. 27 e 33 del d.P.R. n. 633/1972

    Le dichiarazioni periodiche costituiscono il riferimento per individuare i versamenti e le imposte detraibili computabili in caso di omessa dichiarazione annuale.

  • Cassazione n. 14537/2015

    Il diritto al rimborso IVA deve essere correlato all'esposizione del credito nella dichiarazione fiscale.

Massime di principio

  • Il rimborso IVA presuppone, di regola, che il credito sia stato regolarmente indicato nella dichiarazione annuale; la sola contabilità o documentazione extracontabile non sostituisce tale adempimento.
  • L'omessa dichiarazione annuale IVA può comportare sia l'accertamento induttivo sia la perdita della possibilità di far valere detrazioni non risultanti dalle dichiarazioni periodiche.
  • Prima di aderire a un avviso di accertamento è necessario verificare che la quantificazione concordata tenga conto di tutti i crediti IVA, perché l'adesione può definire definitivamente la posizione e impedire successive richieste di rimborso.
  • L'adesione a un accertamento ha effetto preclusivo rispetto a contestazioni o pretese incompatibili con quanto definito, soprattutto quando l'atto esclude espressamente l'esistenza di un credito d'imposta.

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