Cassazione Civile, Ordinanza n. 31824/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della pensione di anzianità spettante a un ex iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, titolare del trattamento dal 1° aprile 2015. Il pensionato aveva chiesto giudizialmente la riliquidazione della componente "quota B" della pensione, sostenendo che fosse stato erroneamente applicato il limite di cui all’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997; il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato la decisione, condannando l’INPS al pagamento delle differenze pensionistiche. In cassazione l’INPS ha dedotto violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che la disciplina del massimale pensionabile non era stata abrogata tacitamente e continuava a operare anche per la quota B. Il resistente ha difeso la tesi opposta, valorizzando la lettura della normativa sopravvenuta e il rinvio contenuto nell’art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, oltre ai principi della legge delega n. 335 del 1995.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto errata la decisione della corte territoriale nella parte in cui aveva escluso, per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo già iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995, l’operatività del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La Suprema Corte ha affermato la perdurante vigenza di tale massimale, escludendo che il d.lgs. n. 182 del 1997 lo abbia abrogato per incompatibilità o che la legge delega imponesse di equiparare il massimale pensionabile a quello contributivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
"limite alla retribuzione giornaliera pensionabile"
Il massimale pensionabile continua ad applicarsi anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995 e non è stato abrogato dal d.lgs. n. 182 del 1997 per incompatibilità.
art. 4, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
"Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall’art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"
Il rinvio riguarda le aliquote di rendimento e non comporta il superamento del massimale retributivo pensionabile, che resta operante anche per la quota B.
art. 13, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
La quota A riguarda le anzianità maturate prima del 1° gennaio 1993; la quota B quelle maturate dal 1° gennaio 1993 in poi.
art. 1, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
"Fermo restando il disposto di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 2, comma 5"
Per gli iscritti già presenti al 31 dicembre 1995 permane un massimale contributivo e una disciplina speciale che non elimina il limite pensionabile.
art. 1, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
"rimodulando in termini generali il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile"
La riforma ha rielaborato la disciplina del limite, senza eliminarlo né circoscriverlo alla sola quota A.
art. 1, comma 14, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 o per chi opta per il sistema contributivo si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dalla normativa generale.
art. 1, comma 22, L. 8 agosto 1995, n. 335
La delega per l’armonizzazione dei regimi ENPALS va letta nel rispetto dell’equilibrio delle gestioni previdenziali e non impone l’eliminazione del massimale pensionabile.
art. 2, comma 18, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato come disciplina generale del massimale annuo per i nuovi iscritti o per gli optanti per il sistema contributivo.
art. 2, comma 22, L. 8 agosto 1995, n. 335
La delega mirava alla ridefinizione delle aliquote contributive e alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario, non all’equiparazione automatica tra massimale contributivo e pensionabile.
art. 76 Cost.
L’interpretazione del decreto legislativo deve restare conforme ai principi e criteri direttivi della legge delega; non emerge una violazione della delega.
art. 38 Cost.
La Corte richiama la discrezionalità del legislatore nel bilanciamento delle prestazioni previdenziali, purché siano garantite proporzionalità e tutela minima della persona.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità è stata articolata come violazione di legge.
Massime di principio
- Nel sistema previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa originaria può continuare a operare anche dopo le riforme successive, se non risulta una abrogazione espressa o una incompatibilità normativa insanabile.
- Il rinvio del legislatore alle aliquote di rendimento di una disciplina successiva non implica, di per sé, il superamento del diverso limite alla retribuzione pensionabile, quando tale limite sia coerente con la struttura speciale del regime previdenziale e con il contenimento della spesa.
- L’abrogazione tacita per incompatibilità richiede una contraddizione tale da rendere impossibile la contemporanea applicazione delle norme; in mancanza di tale conflitto, la disciplina speciale preesistente resta applicabile.
- Nell’interpretazione della normativa delegata, l’interprete deve privilegiare una lettura conforme ai criteri direttivi della legge di delegazione e ai principi costituzionali, specie quando la disciplina incida sull’equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali.
- In materia previdenziale non esiste necessaria corrispondenza tra contribuzione versata e prestazioni erogate; il legislatore può fissare limiti alla base pensionabile anche inferiori alla retribuzione effettivamente soggetta a contribuzione, purché non sia compromessa la tutela minima assicurata dall’art. 38 Cost.
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