Ordinanza n. 10710/2026 - Roma, Sezione 3B
Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 1827/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Busoli, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 2292/2021, pubblicata in data 06/12/2024, notificata in data 17/02/2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o contestata esecuzione del giudicato costituito da una sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito e, con deposito effettuato il 20 maggio 2026, ha rappresentato l'avvenuta ottemperanza alla domanda della ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione circa l'avvenuta ottemperanza, ha concesso alla ricorrente un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per presentare eventuali deduzioni limitatamente alla questione indicata in narrativa, ossia all'effettiva ottemperanza. Ha quindi rinviato la causa alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026. Dal testo non risulta adottata alcuna statuizione sulla richiesta di penalità di mora né sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente
La norma è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma dovuta per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; il TAR non ha ancora deciso tale richiesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dichiara di avere dato esecuzione al giudicato, il giudice può assegnare alla parte ricorrente un termine per controdedurre sull'effettivo adempimento prima di definire il giudizio.
- La verifica dell'avvenuta ottemperanza può essere svolta in una successiva camera di consiglio, mediante rinvio della causa dopo il contraddittorio sulle deduzioni della parte interessata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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