Cassazione Penale, Ordinanza n. 40572/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, senza ministero di difensore abilitato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto condannato in appello ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino. La Corte di cassazione ha rilevato che, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione, essendo necessaria la rappresentanza tecnica. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile senza esame del merito.
Norme richiamate
come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
non consente più che l'imputato proponga personalmente ricorso per cassazione; nel giudizio di legittimità è necessaria la rappresentanza tecnica.
l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza.
dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
ha modificato l'art. 613 c.p.p. nel senso di escludere la difesa personale dell'imputato nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione dell'imputato richiede la rappresentanza tecnica di un difensore abilitato; la proposizione personale è inammissibile.
- La regola della rappresentanza tecnica vale per tutte le ipotesi di ricorso per cassazione proponibili dall'imputato o da altri soggetti processuali, sia previste dal codice sia da norme extra-codicistiche.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di rappresentanza tecnica, la Corte può dichiararlo senza formalità di rito in camera di consiglio non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
- L'esclusione della difesa personale in cassazione non è ritenuta irragionevole alla luce del livello di qualificazione professionale richiesto e della possibilità del patrocinio a spese dello Stato.
Come è indicizzato
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