Cassazione Penale, Sentenza n. 32322/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo disposto dal GIP il 28/01/2021 (valore pari a euro 156.222,25) contestando: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. e principio del ne bis in idem, perché in precedenza era stato prosciolto dal reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 e ora sarebbe imputata la diversa fattispecie di cui all'art. 4; 2) sul merito, la mancata raggiungimento della soglia di punibilità, l'assenza di collegamento tra le richieste di incentivo (conto termico) e i conferimenti d'incarico a suo favore, la mancanza di prova di un guadagno da dichiarare, nonché la non considerazione della memoria difensiva e della questione della deducibilità dei costi dai ricavi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per infondatezza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che: a) il divieto del ne bis in idem non impedisce di esaminare lo stesso fatto storico alla luce di una diversa fattispecie di reato se emergono elementi nuovi e distinti; b) nel giudizio cautelare reale è ammissibile il ricorso a presunzioni tributarie e il sindacato in Cassazione su provvedimenti cautelari reali è limitato a profili di legittimità (art. 325 c.p.p.); c) il fumus commissi delicti per il sequestro preventivo richiede concreti e persuasivi elementi indiziari, presenti nel caso (anche per l'ammissione del ricorrente di non aver fatturato tutte le prestazioni), e la difesa non ha prodotto elementi specifici tali da confutare i rilievi del Tribunale del riesame.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di omessa o infedele dichiarazione fiscale in relazione a elementi emersi successivamente (secondo processo verbale di constatazione) che differenziano il fatto storico rispetto alla precedente qualificazione
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La pronuncia precedente di non luogo a procedere rispetto a questa ipotesi non impedisce la valutazione dello stesso fatto alla luce di altra fattispecie, quando emergano nuovi elementi fattuali che escludono la precedente contestazione
Il ricorrente invocava la violazione di tale norma con riferimento al divieto di essere processato due volte per lo stesso fatto; la Corte ha chiarito che l'eccezione di rei iudicatae non opera se il giudizio riguarda diversa qualificazione giuridica sorretta da elementi fattuali nuovi o differenti
Il sindacato in Cassazione dei provvedimenti cautelari reali è limitato a motivi di legittimità; nella nozione di "violazione di legge" rientrano error in iudicando/procedendo e vizi motivazionali gravi
Il fumus commissi delicti richiesto per l'adozione del sequestro preventivo non deve raggiungere il livello dei gravi indizi necessari per la custodia cautelare, ma richiede comunque concreti e persuasivi elementi indiziari colleganti la condotta all'evento punito
Massime di principio
- Il divieto del ne bis in idem non impedisce automaticamente una nuova qualificazione del medesimo fatto storico: è possibile procedere per un diverso reato se emergono elementi fattuali nuovi o diversi che giustificano la riqualificazione
- Avverso provvedimenti cautelari reali il sindacato in Cassazione è limitato a profili di illegittimità e vizi di motivazione rilevanti; non è sede per un riesame completo del merito probatorio
- Per il sequestro preventivo è sufficiente l'esistenza del fumus commissi delicti inteso come convincimento basato su concreti indizi; in materia tributaria le presunzioni tributarie possono essere utilizzate in sede cautelare
- La difesa deve essere specifica e autosufficiente nel confutare gli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare: produzioni generiche o argomentazioni meramente alternative difficilmente sono idonee a rovesciare l'apprezzamento cautelare
- Ammissioni del soggetto (ad es. di non aver fatturato prestazioni) o altri elementi concreti possono costituire base sufficiente per il giudizio di fumus al fine del sequestro preventivo, pur restando riservata la valutazione di merito nel processo di cognizione
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