Cassazione Penale, Sentenza n. 19058/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra reati già accertati con sentenze irrevocabili. Ha dedotto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata osservanza del termine di cinque giorni previsto dall'art. 666, comma 2, c.p.p. per la notifica del decreto di inammissibilità; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver deciso senza acquisire preventivamente il parere obbligatorio del pubblico ministero (omissione dell'interlocuzione prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p.); (3) che la questione non poteva essere coperta dal giudicato perché il giudice della cognizione non avrebbe valutato lo stato di tossicodipendenza e il disagio economico addotti come fondamento dell'istanza ex art. 671 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il termine di cinque giorni previsto dall'art. 666, comma 2, c.p.p. per la notifica sia meramente ordinatorio: la sua inosservanza non determina nullità ma solo lo slittamento del termine per proporre ricorso per cassazione. Sul secondo motivo ha confermato l'indirizzo prevalente secondo cui l'omissione della preventiva acquisizione del parere del pubblico ministero integra una nullità a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.), la quale può essere rilevata solo dal pubblico ministero e non dalla parte privata; ha quindi rifiutato la rimessione alle Sezioni Unite proposta dal Procuratore generale, ritenendo sufficiente la giurisprudenza prevalente. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la precedente sentenza del 2 dicembre 2024 aveva escluso la continuazione e ciò produce effetti preclusivi ai sensi dell'art. 671, comma 1, c.p.p.; le deduzioni difensive (tossicodipendenza e disagio economico) erano già emerse nel processo di cognizione tramite dichiarazioni spontanee e non superano il giudicato. Ha quindi respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il termine di cinque giorni per la notifica del decreto di inammissibilità è meramente ordinatorio; la sua violazione non comporta nullità del provvedimento, ma solo lo slittamento del termine per proporre ricorso per cassazione.
art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La nullità derivante dall'omissione dell'acquisizione del parere del pubblico ministero è qualificata come nullità a regime intermedio; si tratta di una nullità volta a garantire l'intervento della parte pubblica.
art. 182, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce chi ha interesse a dedurre i vizi: la Corte interpreta che la nullità a regime intermedio in questione può essere eccepita soltanto dal pubblico ministero, spettando a quest'ultimo l'interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare.
art. 299, cod. proc. pen. (richiamato per analogia)
Analogamente alla previsione dell'art. 666, la mancata interlocuzione preventiva del pubblico ministero prima dell'adozione dell'ordinanza cautelare può integrare una nullità a regime intermedio deducibile solo dal pubblico ministero.
art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
La decisione del giudice della cognizione che esclude la continuazione ha effetti preclusivi nel giudizio di esecuzione; la questione non può essere riesaminata se non superando il giudicato.
Norma sulla condanna alle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione del termine di notifica di cinque giorni previsto dall'art. 666, comma 2, c.p.p. è in genere di natura ordinatoria e non invalida il provvedimento: essa incide sul termine per impugnare ma non comporta la nullità del decreto.
- L'adozione di un decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. senza la preventiva acquisizione del parere del pubblico ministero può integrare una nullità a regime intermedio: tuttavia, tale nullità può essere fatta valere solo dal pubblico ministero, non dalla parte privata.
- Quando il giudice della cognizione ha già decisione definitiva sull'assenza di continuazione, detta decisione produce effetti preclusivi nel giudizio di esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; le deduzioni basate su fatti già emersi nel processo di cognizione (anche se dichiarati spontaneamente dall'imputato) difficilmente superano il giudicato.
- Se il ricorrente vuole contestare omissioni procedurali che riguardano il ruolo del pubblico ministero, è strategico sollecitare che il pubblico ministero stesso deduca il vizio: la parte privata ha limitata suscettibilità a far valere nullità a regime intermedio che tutelano l'interesse pubblico.
- La richiesta di rimessione alla Sezioni Unite è più probabile che venga accolta se sussiste un contrasto giurisprudenziale recente e significativo; in presenza di un indirizzo prevalente consolidato la Corte può rifiutare la rimessione.
- Quando si prospettano elementi nuovi (es. tossicodipendenza, disagio economico) per ottenere un riconoscimento della continuazione o una deroga al giudicato, è necessario fornire prove specifiche e non limitarsi a autocertificazioni già presenti nel fascicolo di cognizione, altrimenti il giudicato ostacola la rinnovazione della questione.
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