Ordinanza n. 1252/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Capo della Polizia del 16 gennaio 2026, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio con decorrenza dal 16 gennaio 2017, e della presupposta delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Napoli del 26 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Capo della Polizia che ha inflitto la destituzione dal servizio, con decorrenza retroattiva dalla sospensione cautelare, e presupposta delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Capo della Polizia del 16 gennaio 2026 e la presupposta delibera disciplinare del 26 novembre 2025. Ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la possibilità di esercitare il potere disciplinare dopo la conclusione del procedimento penale con declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, la qualificazione e la gravità dei fatti, la proporzionalità della destituzione, la disparità di trattamento rispetto ad altro personale coinvolto nella medesima vicenda e la retrodatazione degli effetti della sanzione alla data della sospensione cautelare. Le condotte contestate consistevano nell'asservimento sistematico della funzione pubblica a interessi privati mediante omissioni e agevolazioni in cambio di utilità economiche; nell'accelerazione, anche senza le necessarie verifiche, di procedure per autorizzazioni relative a sale scommesse in cambio di denaro o altre utilità; nell'omessa denuncia di fatti penalmente rilevanti; nell'omessa annotazione e incompleta informazione dell'autorità giudiziaria su una rapina presso una sala scommesse ove il dipendente svolgeva, senza autorizzazione e in situazione di incompatibilità, attività di vigilanza privata; nonché nella rivelazione di notizie coperte da segreto d'ufficio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che la prescrizione dei reati nel procedimento penale non impedisca all'Amministrazione di esercitare il potere disciplinare né di valutare autonomamente i fatti emersi in sede penale ai fini della responsabilità disciplinare. Ha considerato di eccezionale gravità e di elevato disvalore le condotte contestate, ritenendole correttamente riconducibili alle fattispecie disciplinari dell'art. 7, comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 737/1981, in quanto indicative di mancanza del senso dell'onore e morale, grave contrasto con i doveri derivanti dal giuramento, abuso dell'autorità e dolosa violazione dei doveri con grave pregiudizio per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. Quanto alla proporzionalità, ha rilevato che la scelta della sanzione disciplinare rientra nell'ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione, non ravvisabili, allo stato, in ragione della sistematicità e della gravità delle condotte, tali da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. La censura di disparità di trattamento non è stata ritenuta decisiva, poiché richiede la rigorosa prova dell'assoluta identità delle situazioni poste a confronto, non emersa con sufficiente evidenza nella fase cautelare. La retrodatazione degli effetti della destituzione è stata qualificata come conseguenza legale diretta a regolarizzare ex tunc la posizione del dipendente; inoltre, la clausola di riserva contenuta nel decreto di riammissione in servizio è stata ritenuta idonea a escludere un affidamento legittimo tutelabile. Il periculum è stato escluso perché il pregiudizio, pur rilevante, è essenzialmente patrimoniale e deriva dalla perdita del trattamento pensionistico, risultando suscettibile di integrale ristoro per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito. Nel bilanciamento cautelare è prevalso l'interesse pubblico alla tutela del prestigio, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il rigetto è stato disposto per la carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 7, comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 737/1981
mancanza del senso dell’onore e del senso morale; grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; abuso dell’autorità; dolosa violazione dei propri doveri con conseguente grave pregiudizio all’Amministrazione della pubblica sicurezza
Le condotte contestate sono state ritenute riconducibili alle fattispecie disciplinari indicate e idonee, per gravità e sistematicità, a giustificare la destituzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- La conclusione del procedimento penale con declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione non preclude, di per sé, l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'Amministrazione, che può procedere a un'autonoma valutazione dei fatti emersi in sede penale ai fini della responsabilità disciplinare.
- La determinazione della sanzione disciplinare appartiene a un'ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo quando manifestamente illogica, irragionevole o sproporzionata; condotte sistematiche di mercificazione della funzione pubblica e di grave violazione dei doveri di fedeltà e correttezza possono rendere non manifestamente sproporzionata la sanzione massima espulsiva.
- La disparità di trattamento quale vizio dell'azione amministrativa richiede la rigorosa dimostrazione dell'assoluta identità delle situazioni di fatto e di diritto poste a confronto; in assenza di tale prova, la censura non può fondare l'accoglimento della tutela cautelare.
- La retrodatazione degli effetti della destituzione alla data della sospensione cautelare può costituire una conseguenza legale diretta a regolarizzare ex tunc la posizione del dipendente; una clausola di riserva espressamente inserita nel provvedimento di riammissione in servizio può escludere la formazione di un affidamento legittimo tutelabile.
- Ai fini della tutela cautelare, un pregiudizio essenzialmente patrimoniale, integralmente reintegrabile per equivalente in caso di accoglimento nel merito, non integra di regola un periculum in mora prevalente sull'interesse pubblico alla tutela del prestigio, dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione di pubblica sicurezza.
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