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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01840/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 18 aprile 2025. Dal testo emerge che la sentenza impugnata aveva escluso la configurabilità della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando la gravità della condotta, desunta dal numero, dalla varietà e dalla diversità dei prodotti recanti marchi falsificati. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché articolava un motivo manifestamente infondato, sostanzialmente diretto a contestare tale valutazione della Corte territoriale senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il testo non indica con precisione il reato originariamente contestato, ma la motivazione fa riferimento a prodotti contenenti marchi falsificati.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta presenti una gravità apprezzabile, desumibile dal numero, dalla varietà e dalla diversità dei prodotti recanti marchi falsificati; la valutazione della Corte territoriale è sindacabile in cassazione solo se illogica o giuridicamente errata.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità del ricorso salvo che l'inammissibilità non sia priva di colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della concreta gravità della condotta, e può essere escluso quando gli elementi fattuali evidenzino una offensività non lieve, come nel caso di pluralità e diversità di beni illecitamente detenuti o commercializzati.
  • In sede di legittimità, un motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla motivazione della sentenza impugnata, senza denunciare reali vizi logici o giuridici, è manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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