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Ordinanza

Ordinanza n. 52/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione V-quater, 21 maggio 2025, n.9798, resa tra le parti, non notificata e concernente il diniego del visto di reingresso in Itali;

Giustizia amministrativa202509525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di reingresso in Italia e sentenza del TAR Lazio-Roma che aveva deciso sul relativo ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha chiesto la sospensione degli effetti della sentenza del TAR Lazio-Roma, resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., concernente il diniego del visto di reingresso in Italia. Quanto al fumus boni iuris, ha dedotto motivi riguardanti, in particolare, la tempistica del procedimento di rilascio del visto di reingresso e la natura vincolata del diniego impugnato in primo grado. Quanto al periculum in mora, ha prospettato l'esistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata, senza tuttavia allegare né provare elementi concreti a sostegno.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare a cognizione sommaria, ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza impugnata. Ha ritenuto che i motivi d'appello, con particolare riferimento alla tempistica del procedimento e alla natura vincolata del diniego, non presentassero profili di evidente fondatezza, riservandone l'esame compiuto alla fase di merito. Ha inoltre rilevato che l'appellante non aveva allegato né provato un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza, escludendo quindi la sussistenza del periculum in mora. Le spese del grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare in appello; sulla base di tale disposizione il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora ai fini della sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato per qualificare la sentenza di primo grado come sentenza resa in forma semplificata, senza ulteriori specificazioni interpretative nella presente ordinanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione degli effetti della sentenza richiede una valutazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora; la misura può essere negata quando i motivi d'appello non presentino profili di evidente fondatezza e l'appellante non alleghi né provi un danno grave e irreparabile.
  • L'esame cautelare dei motivi d'appello non esaurisce la cognizione della controversia: l'assenza di profili di evidente fondatezza nella fase sommaria non preclude l'esame compiuto delle questioni nella sede di merito.
  • Il periculum in mora non può essere riconosciuto sulla base di allegazioni generiche: l'istante deve indicare e provare elementi concreti idonei a dimostrare il danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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